Veicoli di diffusione della norma

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Le norme e gli atti normativi in genere sono raccolti in strumenti cartacei o elettronici, che possono essere distinti In fonti ufficiali o non ufficiali.

@3.1 Fonti ufficiali

Le fonti ufficiali sono quelle a cei è attribuita in generale la funzione dì pubblicità e di valore legale degli atti normativi e non normativi dello Stato e degli organismi pubblici nazionali e locali, Queste fonti sono tutte di tipo tradizionale, cioè consistono nella pubblicazione e distribuzione a mezzo stampa.

Le fonti ufficiali di rilievo per lo studio sono la Raccolta Ufficiale, la Gazzetta Ufficiale e i Bollettini ufficiali.

@@3.1.1 «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana»

La Gazzetta Ufficiale6 è il periadico dello Stato mediante il quale si attua il principio della pubblicità della normativa, nonché della funzione "notiziale" di una serie dì atti dì rilelanza generale. Per gli atti normativi nazionali pie rilevanti realizza, insieme alla Raccolta Ufficiale, il sistema della ed. doppia pubblicazione.

Secondo la normativa recente, la Parte prima7 della Gazzetta è stata suddivisa in eea «serie generale», a sua volta divisa in rubriche in cui sono pubblicati:

- leggi, decreti e ordinanze presidenziali;

- decreti, delibere e ordinanze ministeriali, decreti e delibere di altre autorità;

- testi coordinati e aggiornati;

- circolari;

- estratti, sunti e comunicati;

- rettifiche, supplementi ordinali e straordinari;

e in tre serie speciali denominate:

- Corte Costituzionale (atti dei giudizi davanti alla Consulta e ordinanze di rimessione alla Corte);

- Comunità europee (atti comunitari);

- Regioni (leggi e regolamenti delle regioni, che acquistano efficacia con la pubblicazione mei Bollettini regionali).

A queste si è aggiunta ad 1988 una quarta serie speciale destinata a pubblicare bandi e avvisi di concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni. La Gazzetta è pubblicata a curaPage 17 dell'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della Giustizia, che ne assicura la direzione e la redazione; la stampa, pubblicazione e vendita sono affidati per legge all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Essendo la normativa variata notevolmente nel tempo, la Gazzetta pubblica i testi integrali di tutti gli atti normativi nazionali solo a partire dall'anno 1931 (art. 8 r.d. n. 1256/1931). Quindi ai fini della nostra indagine non costituisce una fonte completa per la verifica o l'acquisizione dei testi per il periodo precedente, nel quale venivano pubblicati soltanto ravviso dell'avvenuta inserzione del testo nella Raccolta Ufficiale e, in modo non sistematico, il loro testo integrale.

Per gli atti non inseriti nella Raccolta Ufficiale costituisce comunque l'unico strumento su cui ragionevolmente basarsi per il recupero dei materiali di nostro interesse, perché altrimenti il recupero comporterebbe l'analisi di una considerevole quantità di archivi storici (Archivi di Stato o archivi delle singole istituzioni).

In relazione ai criteri di valetazìone indicati, possiamo affermare che la G. U, rappresenta una fonte per il recupero della normativa (soprattutto non numerata di rilevanza generale) con caratteristiche di massima autorevolezza e correttezza, mentre la completezza è assoluta solo a partire dal 1931 e la ricchezza di Informazioni aggiuntive trova spazio solo dalla fine degli anni '80, con la presenza di note Integrative al testo originale.

@@3.1.2 «Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana»

La Raccolta Ufficiale degli atti marinativi contiene gli atti normativi di maggior rilievo dello Stato, per la cui inserzione è prevista una particolare procedura, In essa gli atti vengono inseriti non una numerazione progressiva annuale all'interno di due categorie fondamentali: le leggi costituzionali e la legislazione ordinaria.

Questa funzione è stata assolta costantemente a partire dall'unità d'Italia, e pertanto la Raccolta costituisce per gli atti numerati la fonte di riferimento certa e completa.

Relativamente all'autorevolezza e alla certezza del testo della norma, la Raccolta è equiparata alla Gazzetta Ufficiale in quanto la certezza assoluta è fornita soltanto dagli originali conservati presso il Ministero della Giustìzia e, successivamente, presso l'Archivio centrale dello Stato.

Nel corso degli arali la tipologia degli atti inseriti nella Raccolta ha subito dei mutamenti; secondo la più recente normativa (art. 15 d.p.r. n. 1092/1985) gli atti inseriti in R.U., oltre alle leggi costituzionali e ai dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzionale di leggi o atti di aventi forza di legge (con numerazioni autonome), sono: le leggi ordinarie dello Stato; i decreti che hanno forza di legge; gli altri decreti, del Presidente delia Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti dì Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo; gli accordi intemazionali.

Pertanto per alcuni tipi di provvedimenti rer i quali, pur essendo rilevanti, non era prevista l'inserzione in Raccolta (es. d.p.citi., d.m., delibere, ecc), l'unica fonte di riferimento rimane la G. U.

Dal punto di vista dei criteri di scelta per il recupero della documentazione, la R.U. rappresenta la fonte più autorevole, più completa e pii corretta per gli atti normativi numerati, mentre in relazione alia "ricchezza" non contribuisce all'apporto di alcuna informazione aggiuntiva rispetto al puro testo integrale (ad eccezione degli ultimi anni).

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@@3.1.3 «Bollettini ufficiali» delle regioni

In riferimento alle fonti dell'ordinamento regionale, i Bollettini ufficiali svolgono una funzione analoga a quella svolta dalla Gazzetta Ufficiale nei confronti dell'ordinamento statale, e, cioè, l'inserzione nel Bollettino costituisce la forma dì pubblicità legale delle norme regionali e delle province autonome; in essi sono anche "ripubblicate" con funzione "notiziale" le leggi statali di rilevanza per le regioni.

À differenza della Gazzetta, di portata generale e a diffusione nazionale, i Bollettini regionali hanno un ambito di diffusione limitato alla regione di competenza e la suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione e le loro modalità, sono contenuti nelle norme emanate dalle singole regioni e possono differire regione per regione.

Comunque per gli atti presi in considerazione nel nostro studio (che ricordiamo sono le leggi e i regolamenti), i Bollettini rappresentano le fonti più autorevoli, complete e corrette, Per quanto riguarda la ricchezza dei dati, in...

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