Determinazione delle variazioni del credito d'imposta ai fini dell'applicazione alle isole minori dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, comma 3. (Deliberazione n. 80/98)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il comma 1 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto la possibilita' che alle piccole e medie imprese che assumono nuovi dipendenti venga concesso - a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 - un credito d'imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo dipendente e ad 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi, fino ad un massimo di 60 milioni annui per ciascun periodo d'imposta successivo alla prima assunzione; Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che prevede che le imprese interessate devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni ed in quelle per le quali la commissione delle Comunita' europee ha riconosciuto la necessita' di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione SG(97) D/4949 del 30 giugno 1997 (Abruzzo), stabilendo altresi' che, all'interno delle aree indicate, le imprese interessate devono ricadere: lettera a) in aree interessate da patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; lettera b) in aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti demandando al CIPE, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n.

281/1997, il compito di fissare la misura di tale svantaggio in termini di indici socioeconomici quali il tasso di disoccupazione giovanile e l'indice di scolarizzazione nonche' altri appropriati indicatori socioeconomici ed ambientali; lettera c) in comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed in comuni montani; lettera d) nelle isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo che ricorrano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c); Visto, altresi', il comma 3 del citato art. 4 che ha disposto che per le isole minori possono essere stabilite, con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti d'imposta di cui al comma 1 avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate; Vista la raccomandazione espressa dal NARS nella seduta del 28 luglio 1998, aggiornata con nota...

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