LEGGE 13 agosto 1979, n. 380 - Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (primo provvedimento)

Coming into Force01 Settembre 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/08/17/079U0380/ORIGINAL
Enactment Date13 Agosto 1979
Published date17 Agosto 1979
Official Gazette PublicationGU n.225 del 17-08-1979 - Suppl. Ordinario
VARIAZIONI ALL'ENTRATA
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979, sono apportate le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

VARIAZIONI ALLA SPESA
Art 2.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanita', del turismo e dello spettacolo, per i beni culturali e ambientali, sono introdotte, per l'anno finanziario 1979, le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO
Art 3.

ART. 3.

Al primo comma dell'articolo 199 della legge 28 marzo 1979, n. 88, le parole "dell'articolo 113" sono sostituite dalle altre "degli articoli 113, 114 e 115".

Le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo del predetto articolo 199 sono modificate come segue:

"A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale e fino a quando non sara' data attuazione ai decreti di cui all'articolo 1-quaterdecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, al pagamento delle retribuzioni e delle competenze accessorie dovute al personale degli enti di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvede la Segreteria dei ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - in base alle note nominative compilate dagli organi liquidatori dei medesimi enti all'atto della cessazione delle loro funzioni - a mezzo di contabilita' speciale da istituire presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma che sara' alimentata con le disponibilita' degli appositi capitoli compresi nella rubrica 15 "Ufficio per l'amministrazione del personale dei ruoli unici" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, nel cui ambito la denominazione del capitolo n. 2623 e' cosi' modificata "Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, non di ruolo ed operaio, ivi compreso quello addetto alla Segreteria del consiglio di amministrazione dei ruoli unici". La contabilita' speciale sara' intestata alla Segreteria dei ruoli unici e sara' gestita dal funzionario di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Con decreto del Ministro del tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio mediante trasferimento di fondi dal capitolo n. 5936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 ai predetti capitoli della rubrica 15 del medesimo stato di previsione".

Art 4.

ART. 4.

Le somme anticipate dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro per il pagamento delle retribuzioni relative al personale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per il periodo dal 1 aprile 1979 fino alla data di cui al secondo comma del precedente articolo 3, saranno rimborsate, allo stesso Ufficio liquidazioni, dalla Segreteria dei ruoli unici con ordini di pagamento emessi sulla contabilita' speciale ad essa intestata.

Art 5.

ART. 5.

Le disponibilita' residue esistenti sul conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi del terzo comma dell'articolo 199 della legge 28 marzo 1979, n. 88, saranno fatte affluire al capitolo n. 2368 dello stato di previsione delle entrate per la contemporanea riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo n. 5936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art 6.

ART. 6.

L'autorizzazione di spesa di cui allo articolo 9 della legge 28 marzo 1979, n. 88, per i contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per porre le stesse in condizioni di provvedere alle erogazioni delle prestazioni agli aventi diritto e' elevata di lire 10.754.716.000.

Art 7.

ART. 7.

L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1979, fissato in lire 1.229.985.946.000 dall'articolo 24 della legge 28 marzo 1979, n. 88, e' aumentato di lire 10.000.000.000 in relazione all'applicazione della legge 25 gennaio 1979, n. 33, tenuto conto del disposto del sesto e settimo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art 8.

ART. 8.

L'importo delle anticipazioni da concedere all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1977, fissato dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, modificato dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1977, n. 232, e' aumentato di lire 50.636.274.000.

Art 9.

ART. 9.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 28 marzo 1979, n. 88, relativa alle somme occorrenti per fronteggiare le spese relative al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), e' aumentata di lire 500.000.000.

Art 10.

ART. 10.

L'articolo 15 della legge 28 marzo 1979, n. 88, e' sostituito dal seguente:

"A seguito degli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, per l'anno finanziario 1979 e' autorizzato il versamento della somma di lire 62.607.622.000 al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, relativa all'ammortamento dei mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (SARA), per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, scadenti nello stesso anno 1979 e precedenti".

Art 11.

ART. 11.

Ai sensi dell'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa, e' elevato, per l'anno finanziario 1979 a lire 4.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

Art 12.

ART. 12.

L'articolo 21 della legge 28 marzo 1979, n. 88, e' sostituito dal seguente:

"Ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 90.163.000.000, di cui lire 20 miliardi destinati alla regione Campania per interventi urgenti aventi per scopo la realizzazione di misure nel settore dell'igiene pubblica, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie dell'infanzia nonche' per la concessione di contributi ai comuni della regione Campania per l'acquisto di alloggi destinati ad abitazioni civili da assegnare a famiglie di senza tetto e lire 70.163.000.000 da ripartire secondo i criteri stabiliti nel predetto articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698".

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art 13.

ART. 13.

L'articolo 70 della legge 28 marzo 1979, n. 88, e' sostituito dal seguente:

"Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite per l'anno finanziario 1979 in lire 161.801.717.245 ed in lire 585.611.519.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1979, dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437; 6 giugno 1974, n. 317; 1 marzo 1975, n. 47; 9 maggio 1975, n. 153; 5 agosto 1975, n. 412; 16 ottobre 1975, n. 493; 10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, n. 352; 1 luglio 1977, n. 403.

Art 14.

ART. 14.

Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

STATO DI
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