Variazione elenco comuni cosiddetti ad alta tensione abitativa e suoi effetti sulle agevolazioni fiscali per la proprietà nonchè sulla sospensione delle esecuzioni di rilascio

AutoreVittorio Angiolini
Pagine7-10

Page 7

@1. Premessa

L'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, come conv. e modif. con L. 21 febbraio 1989, n. 61, al fine di recingere l'ambito territoriale per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili sino al 30 aprile 1989, ha individuato una serie di Comuni, taluni dei quali indicati nominativamente ed altri rimessi all'individuazione da parte di talune deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), a partire dalla del. 30 maggio 1985 concernente i Comuni "considerati ad alta tensione abitativa": il complesso di questi Comuni saranno qui denominati appunto ad "alta tensione abitativa", secondo una nomenclatura che ha finito per prendere piede nella prassi, soprattutto perché, come si tornerà ad illustrare, altre leggi posteriori si sono riferite, anche per altre diverse finalità, proprio all'art. 1 del D.L. n. 551 del 1988 (come modif. con L. n. 61 del 1989).

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 si è riferita ai "comuni di cui all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61" sotto diversi profili: in particolare, l'art. 6, comma 1 della L. n. 431 del 1998 si è riferito a detti Comuni per l'ambito di applicabilità della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge; mentre l'art. 8, comma 1, si è riferito agli stessi Comuni, con pressoché identica formula lessicale, per definire l'ambito di applicabilità di benefici fiscali per i proprietari che abbiano optato per i contratti di locazione ad uso abitativo di cui al comma 3 dell'art. 2, ossia per i contratti del c.d. "secondo canale", calmierati in base ad accordi collettivi.

Peraltro, il comma 4 dell'art. 8 della stessa L. n. 431 del 1998 ha altresì previsto che il C.I.P.E. provveda a cadenza periodica, e cioè "ogni ventiquattro mesi", all'aggiornamento dell'elenco "dei comuni di cui al comma 1"; i quali Comuni di cui al comma 1, sono appunto quelli ad "alta tensione abitativa" di cui "all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61".

Il problema che si pone è se l'aggiornamento dell'elenco di tali Comuni "ad alta tensione abitativa" deliberato periodicamente dal C.I.P.E. debba valere solo agli effetti del comma 1 dell'art. 8 della L. n. 431 del 1998 sui benefici fiscali per i proprietari, oppure debba valere per altri effetti e, segnatamente, anche agli effetti dell'art. 6, comma 1 per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili.

@2. Le indicazioni della prassi

Prima ancora di porsi il problema in chiave di interpretazione della L. n. 431 del 1998, conviene ricordare che, nella recente prassi, l'elenco dei Comuni ad "alta tensione abitativa", di cui all'art. 1 del D.L. n. 551 del 1988 come convertito dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61, è stato trattato come un elenco unitariamente posto, e quindi da utilizzare indifferentemente sia per delineare l'ambito della sospensione temporanea dell'esecuzione del rilascio degli immobili, sia per altri fini, quali quelli di ausilio finanziario all'azione di reperimento di abitazioni: così, ad esempio, la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 23 febbraio 2001 ha riportato in allegato un elenco "dei comuni di cui all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 451, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989", come destinato ad essere utilizzato per tutte le diverse finalità dei comma 20, 21 e 22 dell'art. 80 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, tendenti sia all'impiego di somme tratte dal fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 della L. n. 431 del 1998) sia alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili.

E le stesse deliberazioni C.I.P.E. del 14 febbraio 2002, n. 4 e 29 settembre 2002, emesse in virtù dell'art. 8, comma 4 della L. n. 431 del 1998 e miranti a coinvolgere le Regioni nella procedura di selezione dei Comuni ad "alta tensione abitativa", sono parse andare in analoga direzione: se è vero, infatti, che tali deliberazioni sono soprattutto preoccupate dei riflessi per la finanza pubblica derivanti dalle agevolazioni fiscali accordate ai proprietari immobiliari dall'art. 8, comma 1 della L. n. 431 del 1998, è vero altresì, ed è significativo per quel che ora preme, che nella narrativa delle medesime deliberazioni del C.I.P.E. siano riportate, in guisa di premessa, tutte le principali fonti legislative sulla formazione dell'elenco dei "Comuni ad alta tensione abitativa", a partire dall'art. 13 del D.L. n. 9 del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT