DECRETO 2 ottobre 2003 - Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale e' stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena; Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133; Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale e' stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133; Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale e' stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404; Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi; Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere gia' avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n.

119; Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere gia' avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119; Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale sono stati autorizzati l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o anche da avviarsi, nonche' lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'anno 1987 all'anno 1988; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati; Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale gli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n.

41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e' stata rimodulata; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art...

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