Emissione della settima tranche dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (nuovo ordinamento dei consorzi agrari).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari ed, in particolare, l'art. 8, con cui si stabilisce, fra l'altro

che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della legge stessa, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonche' le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato dal parte del Ministro dell'economia e delle finanze; che, per le predette finalita', il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emettere i titoli suddetti fino a concorrenza dell'importo determinato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per l'anno 1999, a lire 440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 200 miliardi per l'anno 2001; che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi; che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato, e che i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 130, comma 1, lettera b) ove si stabilisce che all'art. 8, comma 1 della citata legge n. 410 del 1999 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati

fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali»; Visti i sottoindicati decreti ministeriali

n. 033958 in data 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio...

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