Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1 luglio 2009, emessi ai sensi dell'art. 60-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, introdotto dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, quarta quota della terza annualita'.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate; la somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facolta' di definizione automatica; l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue; al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita

  1. lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000; b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001; c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002; d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento...

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