DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2011, n. 160 - Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0245/1996.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, 'Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale';
Visto il proprio decreto 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale e' stato emanato il 'Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visti in particolare gli articoli 4 e 5 del predetto regolamento;
Vista la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 'Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010' con la quale, modificando l'art. 5 della legge regionale n.
43/1990, e' stato definito compiutamente l'ambito di applicazione della medesima legge regionale n. 43/1990;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 'Legge quadro sulle aree protette' che prevede la definizione delle cosiddette aree naturali protette piu' volte richiamate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia ambientale';
Visto l'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia ambientale';
Visto l'art. 30, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale n. 43/1990 che, confermando quanto previsto dal citato art.
6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, individua fra i contenuti del regolamento di esecuzione, la determinazione, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, dei criteri o delle condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilita';
Ritenuto necessario dell'art. 4 del citato regolamento:
aggiornare i contenuti del comma 1 in ragione della recente definizione dell'ambito di applicazione come prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 43/1990 come modificato dalla legge regionale n. 17/2010;
sostituire al comma 3, lettera c) le parole 'aree sensibili' con le parole 'aree naturali protette come definite dalla legge n.
394/1991';
determinare criteri e condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilita' per gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, sistemazione e fluidificazione di intersezioni esistenti su strade extraurbane secondarie;
Ritenuto altresi' necessario abrogare l'art. 5 che individua le aree sensibili con una definizione ormai superata e di problematica applicazione nell'ambito dello stesso regolamento;
Ritenuto pertanto di disporre le suddette modifiche e...
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