La valutazione della gravità indiziaria per l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca

AutoreCaneschi Gaia
Pagine13-19
13
dott
Arch. nuova proc. pen. 1/2016
DOTTRINA
LA VALUTAZIONE
DELLA GRAVITÀ INDIZIARIA
PER L’ADOZIONE
DEL SEQUESTRO PREVENTIVO
FINALIZZATO ALLA CONFISCA
di Gaia Caneschi
SOMMARIO
1. Le incertezze sulla disciplina dei presupposti del sequestro
preventivo nell’interpretazione dell’art. 321 c.p.p. 2. I gravi
indizi di reità a carico dell’ente per l’applicazione del seque-
stro preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca. 3. Gli spunti contenu-
ti nella sentenza Codelfa.
1. Le incertezze sulla disciplina dei presupposti del
sequestro preventivo nell’interpretazione dell’art. 321
c.p.p.
La nozione di fumus commissi delicti rilevante per
l’applicazione della misura cautelare reale del sequestro
preventivo non è individuata in modo univoco né dalla dot-
trina, né dalla giurisprudenza. Attualmente, infatti, non è
possibile circoscrivere con suff‌iciente chiarezza l’ambito
dell’accertamento che il giudice deve compiere per l’ap-
plicazione della misura in questione.
D’altro canto, la necessità di individuare i presupposti
applicativi del sequestro preventivo nasce dalla conside-
razione che la disciplina codicistica dedicata alla coerci-
zione reale è piuttosto scarna, ed offre garanzie difensive
estremamente ridotte rispetto a quelle previste per le
misure personali. Infatti, il legislatore si è limitato a pre-
determinare i casi di adozione della misura e a riservare
ampia discrezionalità all’organo giurisdizionale, creando
incertezza attorno agli elementi fondanti il fumus (1).
Un simile quadro normativo ha propiziato lo sviluppo di
una prassi giurisprudenziale che f‌inisce ormai per limitare
la valutazione ad un mero controllo sull’astratta conf‌igu-
rabilità della fattispecie di reato prospettata dall’accusa,
senza che sia necessaria alcuna valutazione in ordine alla
fondatezza della stessa. A questa stregua, per applicare il
vincolo in questione, sarebbe suff‌iciente un’operazione di
sussunzione della fattispecie concreta in quella legale ipo-
tizzata dal richiedente (2).
In questi casi, si dice, poiché l’intervento cautelare
non inerisce all’autore del reato, quanto semmai ai beni
suscettibili di determinare situazioni di pericolo, non oc-
correrebbe verif‌icare la sussistenza di elementi a carico
della persona sottoposta alle indagini.
Tale impostazione è tuttavia ampiamente criticata per
la grave contrazione che imprime ai diritti difensivi, e per
il fatto che comporta l’applicazione di una misura reale
sulla base di un acritico avallo della tesi accusatoria (3).
In questo modo, si assisterebbe ad un impiego del potere
coercitivo illimitato, e potenzialmente arbitrario, con il ri-
sultato di vedere rigettata la richiesta cautelare solo dinan-
zi ad enunciati accusatori palesemente irrazionali o errati
(come nel caso di una contestazione per fatti prescritti).
Si è quindi obiettato, d’altro canto, che l’art. 321 c.p.p.
dovrebbe essere integrato con un richiamo all’art. 273
c.p.p., sotto il prof‌ilo della gravità indiziaria, atteso che
anche la misura cautelare reale può incidere su diritti tu-
telati a livello costituzionale. Come si può ricavare dalla
stessa Relazione al progetto preliminare del codice del
1988 (4), e come altresì si desume dall’architettura cau-
telare complessiva, le misure cautelari reali possono pre-
sentare contenuti aff‌littivi anche più pesanti di quelli de-
terminati da alcune misure personali, il che ha indotto ad
individuare spunti ermeneutici che consentissero di de-
limitare l’utilizzo dell’istituto ai soli casi in cui si manife-
stasse un quadro indiziario suff‌icientemente consistente.
Su queste premesse si è assistito al maturare di un
più rigoroso orientamento interpretativo che, in un primo
momento minoritario, sembra oggi consolidarsi (5): no-
nostante la coercizione reale non venga presidiata da ga-
ranzie analoghe a quelle previste dall’art. 273 c.p.p. per le
misure cautelari personali, secondo questa diversa lettura,
il giudice avrebbe l’obbligo di riscontrare in concreto i pre-
supposti fattuali che legittimano l’adozione del provvedi-
mento, ancorché senza addentrarsi nella valutazione della
sussistenza degli indizi di colpevolezza e della loro gravità.
Questa più recente posizione ha dunque superato l’i-
dea che il provvedimento cautelare reale potesse fondarsi
sulla mera allegazione di una notizia di reato. Tuttavia,
ancora non viene recepita la tesi, proposta da parte della
dottrina, secondo cui l’applicazione del sequestro preven-
tivo dovrebbe avere luogo solo qualora il giudice abbia
previamente accertato la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza previsti dall’art. 273 c.p.p. (6).
Ad alimentare lo scetticismo nei confronti di una tesi
tanto garantista, si situa la considerazione per cui, colle-
gando l’applicazione della misura all’indagato, e imponen-
do il vaglio della sussistenza degli indizi a suo carico, si su-
bordinerebbe il sequestro all’individuazione del presunto
autore del reato. In questo modo, verrebbe tradita la ratio
della misura, che è insita nella rimozione della situazione
di pericolosità derivante dal nesso tra il bene e l’illecito, e
che solo indirettamente coinvolge il prof‌ilo soggettivo. Ol-
tretutto, il destinatario della misura potrebbe anche non
coincidere con il presunto autore dell’illecito, così come
potrebbe essere ancora ignoto il soggetto da sottoporre
alle indagini al momento dell’insorgenza della necessità
di rendere indisponibile la res (7).
Si è già sottolineato come l’adozione di una misura cau-
telare reale possa presentare un contenuto aff‌littivo pari,
se non addirittura superiore, a quello di una misura per-
sonale. Eppure, è diff‌icile f‌ingere di non trovarsi dinanzi
ad una disciplina dal contenuto estremamente generico

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT