DECRETO 2 ottobre 2002 - Modifica degli stampati di specialita' medicinali contenenti acido valproico o agenti ad esso strettamente correlati dal punto di vista chimico

IL DIRIGENTE GENERALE della valutazione di medicinali e la farmacovigilanza Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanita', come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1996, n. 518; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanita'; Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni; Sentito il parere dello sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 7 maggio 2002 relativo alle modifiche degli stampati dei medicinali contenenti come principio attivo acido valproico o agenti ad esso strettamente correlati dal punto di vista chimico; Acquisito il parere favorevole della Commissione unica del farmaco reso nella seduta del 7-8 maggio 2002; Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialita' a base del principio attivo acido valproico o agenti ad esso strettamente correlati dal punto di vista chimico; Decreta

Art. 1.

  1. E' fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo acido valproico o agenti ad esso strettamente correlati dal punto di vista chimico, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

  2. Le modifiche di cui al comma 1 - che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialita' medicinale - dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto decreto e per il foglio illustrativo dal primo...

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