LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 2012, n. 19 - Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attivita' di cooperazione allo sviluppo e personale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 27 ottobre 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e principi 1. La Provincia autonoma di Bolzano contribuisce, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, alla valorizzazione dei servizi volontari nonche' alla promozione delle forme peculiari dell'impegno civile della popolazione provinciale, avvalendosi, per il raggiungimento di questo fine, delle risorse della societa' civile e del volontariato nonche' dei propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero.

  1. I servizi volontari di cui alla presente legge sono finalizzati a:

    1. valorizzare la cittadinanza attiva, assicurando la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla societa' tramite l'accesso ai servizi volontari senza distinzione di eta', sesso e di appartenenza culturale o religiosa;

    2. offrire ai giovani sia nell'espletamento del servizio civile volontario che dei servizi volontari estivi, l'opportunita' di rafforzare la loro coscienza sociale e di maturare esperienze e conoscenze utili ad orientarli nei loro percorsi personali e lavorativi, nonche' a rafforzare il loro senso di responsabilita' per il bene comune della nostra societa';

    3. offrire alle persone adulte di ogni eta' le condizioni per mettere a disposizione della comunita' le competenze acquisite e le esperienze maturate in cambio di benefici e crediti;

    4. promuovere attraverso i servizi volontari progetti ed iniziative finalizzati a soddisfare le necessita' e le esigenze della collettivita', con particolare riguardo alle fasce piu' deboli e svantaggiate della societa';

    5. incentivare settori e azioni innovative quali la cultura della pace e della solidarieta' nonche' forme alternative di interventi non violenti da promuovere in situazioni di crisi;

    6. promuovere lo sviluppo sostenibile della societa' sia a livello provinciale che globale.

      Art. 2

      Volontari e volontarie 1. Ai sensi della presente legge i volontari e le volontarie sono giovani e adulti che svolgono un servizio volontario secondo la presente disciplina senza scopo di lucro diretto e al di fuori del loro percorso professionale.

      Art. 3

      Tipologie di intervento 1. Le finalita' di cui all'art. 1 vengono realizzate tramite:

    7. ilservizio civile provinciale volontario prestato da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 28 anni per un periodo massimo di 12 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, dietro crediti e benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2, 5 e 6, nonche' tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64;

    8. il servizio sociale volontario svolto da persone adulte a partire dall'eta' di 29 anni, per una durata massima di 32 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, grazie al quale i volontari e le volontarie conseguono i crediti e i benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2, 5 e 6;

    9. il servizio volontario estivo prestato da giovani di eta' compresa tra i 15 e i 19 anni, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, per un periodo da 6 a 8 settimane, grazie al quale i giovani e le giovani conseguono i crediti e i benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2, 4, 5 e 6, con la tutela dei loro diritti.

      Art. 4

      Settori di intervento 1. L'impiego dei volontari e delle volontarie non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

  2. Il servizio civile provinciale volontario ai sensi dell'art.

    3, comma 1, lettera a), e il servizio sociale volontario ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), possono essere svolti nei seguenti ambiti:

    1. assistenza sanitaria e sociale;

    2. reinserimento sociale nonche' interventi di emergenza;

    3. educazione, servizio giovani e promozione culturale;

    4. tutela del patrimonio ambientale ed artistico;

    5. protezione civile;

    6. tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

    7. educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano;

    8. attivita' del tempo libero e di educazione sportiva.

  3. Il servizio volontario estivo, prestato da giovani di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), e' limitato ai seguenti ambiti:

    1. assistenza sanitaria e sociale;

    2. educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano;

    3. protezione civile;

    4. tutela dell'ambiente.

  4. I servizi di cui all'art. 3, comma 1, comprendono attivita' di progetto e attivita' pratiche di supporto che, nel caso dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c), sono orientate ad obiettivi di apprendimento e di conoscenza e vengono svolti con l'assistenza di un tutore o una tutrice.

  5. Il servizio si svolge nel rispetto dei diritti e delle capacita' dei volontari e delle volontarie, dei quali promuove la formazione e l'apprendimento di competenze sociali e professionali.

    Art. 5

    Promotori dei servizi volontari 1. Promotori di servizi volontari ai sensi della presente legge sono organizzazioni ed enti privati o pubblici in possesso dei seguenti requisiti:

    1. non avere scopi di lucro;

    2. avere finalita' istituzionali rientranti in uno dei settori di cui all'art. 4, commi 2 e 3;

    3. disporre di capacita' organizzativa e possibilita' di impiego proporzionate ai progetti o alle attivita' previste;

    4. svolgere un'attivita' continuativa da almeno tre anni;

    5. avere sede in provincia di Bolzano e svolgere l'attivita' in ambito provinciale.

    Art. 6

    Benefici e crediti 1. Ai volontari e alle volontarie sono garantite, in forma gratuita, le prestazioni sanitarie connesse all'espletamento del servizio volontario di cui all'art. 3, comma 1.

  6. Salvo quanto previsto dal comma 9, la Giunta provinciale determina, con delibera da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, il rimborso spese mensile a favore dei volontari e delle volontarie impegnati nei servizi di cui all'art. 3, comma 1. Il relativo onere e' a carico del fondo provinciale per i servizi volontari di cui all'art. 24. Questi rimborsi spese sono esenti dal pagamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), fatto salvo l'obbligo dell'eventuale presentazione della dichiarazione ai fini IRAP.

  7. Ai volontari e alle volontarie di cui all'art. 15, comma 2, non...

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