LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 2012, n. 19 - Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attivita' di cooperazione allo sviluppo e personale.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 27 ottobre 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e principi 1. La Provincia autonoma di Bolzano contribuisce, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, alla valorizzazione dei servizi volontari nonche' alla promozione delle forme peculiari dell'impegno civile della popolazione provinciale, avvalendosi, per il raggiungimento di questo fine, delle risorse della societa' civile e del volontariato nonche' dei propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero.
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I servizi volontari di cui alla presente legge sono finalizzati a:
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valorizzare la cittadinanza attiva, assicurando la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla societa' tramite l'accesso ai servizi volontari senza distinzione di eta', sesso e di appartenenza culturale o religiosa;
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offrire ai giovani sia nell'espletamento del servizio civile volontario che dei servizi volontari estivi, l'opportunita' di rafforzare la loro coscienza sociale e di maturare esperienze e conoscenze utili ad orientarli nei loro percorsi personali e lavorativi, nonche' a rafforzare il loro senso di responsabilita' per il bene comune della nostra societa';
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offrire alle persone adulte di ogni eta' le condizioni per mettere a disposizione della comunita' le competenze acquisite e le esperienze maturate in cambio di benefici e crediti;
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promuovere attraverso i servizi volontari progetti ed iniziative finalizzati a soddisfare le necessita' e le esigenze della collettivita', con particolare riguardo alle fasce piu' deboli e svantaggiate della societa';
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incentivare settori e azioni innovative quali la cultura della pace e della solidarieta' nonche' forme alternative di interventi non violenti da promuovere in situazioni di crisi;
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promuovere lo sviluppo sostenibile della societa' sia a livello provinciale che globale.
Art. 2
Volontari e volontarie 1. Ai sensi della presente legge i volontari e le volontarie sono giovani e adulti che svolgono un servizio volontario secondo la presente disciplina senza scopo di lucro diretto e al di fuori del loro percorso professionale.
Art. 3
Tipologie di intervento 1. Le finalita' di cui all'art. 1 vengono realizzate tramite:
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ilservizio civile provinciale volontario prestato da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 28 anni per un periodo massimo di 12 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, dietro crediti e benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2, 5 e 6, nonche' tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64;
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il servizio sociale volontario svolto da persone adulte a partire dall'eta' di 29 anni, per una durata massima di 32 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, grazie al quale i volontari e le volontarie conseguono i crediti e i benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2, 5 e 6;
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il servizio volontario estivo prestato da giovani di eta' compresa tra i 15 e i 19 anni, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, per un periodo da 6 a 8 settimane, grazie al quale i giovani e le giovani conseguono i crediti e i benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2, 4, 5 e 6, con la tutela dei loro diritti.
Art. 4
Settori di intervento 1. L'impiego dei volontari e delle volontarie non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
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Il servizio civile provinciale volontario ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera a), e il servizio sociale volontario ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), possono essere svolti nei seguenti ambiti:
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assistenza sanitaria e sociale;
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reinserimento sociale nonche' interventi di emergenza;
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educazione, servizio giovani e promozione culturale;
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tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
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protezione civile;
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tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
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educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano;
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attivita' del tempo libero e di educazione sportiva.
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Il servizio volontario estivo, prestato da giovani di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), e' limitato ai seguenti ambiti:
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assistenza sanitaria e sociale;
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educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano;
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protezione civile;
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tutela dell'ambiente.
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I servizi di cui all'art. 3, comma 1, comprendono attivita' di progetto e attivita' pratiche di supporto che, nel caso dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c), sono orientate ad obiettivi di apprendimento e di conoscenza e vengono svolti con l'assistenza di un tutore o una tutrice.
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Il servizio si svolge nel rispetto dei diritti e delle capacita' dei volontari e delle volontarie, dei quali promuove la formazione e l'apprendimento di competenze sociali e professionali.
Art. 5
Promotori dei servizi volontari 1. Promotori di servizi volontari ai sensi della presente legge sono organizzazioni ed enti privati o pubblici in possesso dei seguenti requisiti:
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non avere scopi di lucro;
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avere finalita' istituzionali rientranti in uno dei settori di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
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disporre di capacita' organizzativa e possibilita' di impiego proporzionate ai progetti o alle attivita' previste;
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svolgere un'attivita' continuativa da almeno tre anni;
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avere sede in provincia di Bolzano e svolgere l'attivita' in ambito provinciale.
Art. 6
Benefici e crediti 1. Ai volontari e alle volontarie sono garantite, in forma gratuita, le prestazioni sanitarie connesse all'espletamento del servizio volontario di cui all'art. 3, comma 1.
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Salvo quanto previsto dal comma 9, la Giunta provinciale determina, con delibera da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, il rimborso spese mensile a favore dei volontari e delle volontarie impegnati nei servizi di cui all'art. 3, comma 1. Il relativo onere e' a carico del fondo provinciale per i servizi volontari di cui all'art. 24. Questi rimborsi spese sono esenti dal pagamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), fatto salvo l'obbligo dell'eventuale presentazione della dichiarazione ai fini IRAP.
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Ai volontari e alle volontarie di cui all'art. 15, comma 2, non...
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