DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 102 - Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di accelerare il processo di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche al fine di superare talune criticita' registrate nell'amministrazione di tale patrimonio e di soddisfare esigenze rappresentate dagli enti locali, tenuto conto che tale processo costituisce uno strumento essenziale per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica delineati nel Documento di programmazione economico-finanziaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;

E m a n a

il seguente decreto-legge

Art. 1.

  1. Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari, ne' classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico, sono alienati con le modalita' ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni

    1. sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497; b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari; c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge di cui al comma 1, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennita' per l'occupazione dell'alloggio.

  3. Ai beni immobili individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.

  4. I beni immobili...

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