LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 4 - Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attivita' similari.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 6 dell'8 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. La Regione Sardegna sostiene gli interventi finalizzati a favorire il recupero, l'integrazione e la prevenzione del disagio minorile nonche' a coinvolgere le nuove generazioni in azioni di miglioramento del quadro sociale di riferimento, affinche' possano acquisire consapevolezza, dinamismo e iniziativa rispetto ai processi di sviluppo.

  1. A tal fine la Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, aggregativa, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione, mediante attivita' di oratorio o attivita' similari, in conformita' ai principi e per gli scopi di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attivita' similari e per la valorizzazione del loro ruolo).

    Art. 2

    Protocolli d'intesa 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa con la Conferenza episcopale sarda, con la Conferenza italiana superiori maggiori della Sardegna, con l'Unione superiore maggiori d'Italia della Sardegna e con le organizzazioni che rappresentano nella Regione le confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa.

  2. I protocolli d'intesa:

    1. definiscono gli indirizzi e le azioni finalizzate alla valorizzazione e alla promozione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dagli oratori o attivita' similari di altre confessioni religiose;

    2. individuano le forme di collaborazione tra la Regione e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

    3. stabiliscono i casi e le modalita' con cui i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, partecipano agli organismi regionali che si occupano delle materie d'intervento legate ai minori, agli adolescenti e ai giovani;

    4. elencano le materie, i modi e i casi in cui i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, presentano proposte e programmi ed esprimono parere consultivo in sede di elaborazione delle linee di programmazione della politica regionale, nelle materie di cui alla lettera c).

      Art. 3

      Finanziamenti 1. La Regione sostiene le attivita' socio-educative individuate...

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