La dignità della persona come valore supremo dell'ordinamento giuridico spagnolo e come fonte di tutti i diritti
Autore | Segado F.F. |
Pagine | 1657-1679 |
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Francisco Fernández Segado
LA DIGNITÀ DELLA PERSONA COME VALORE SUPREMO
DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO SPAGNOLO
E COME FONTE DI TUTTI I DIRITTI*
SOMMARIO: I. La dignità della persona come valore giuridico fondamentale del costituzionalismo d el se-
condo dopoguerra. - II. La proclamazione costituzionale della dignità della persona nell’art. 10.1 della
Costituzione spagnola del 1978. - 1. Genesi della norma. - 2. Dignità della persona e ordine dei valori.
- 3. Caratterizzazione della dignità della persona. - III. Natura e potenzialità del mandato previsto
nell’art. 10.1. - IV. La dignità della persona e i diritti fondamentali. - 1. La dignità come fonte di tutti i
diritti. - 2. Uguaglianza in dignità e titolarità dei diritti. - 3. Diritti inerenti alla dignità. - 4. La dignità
della persona come freno di fronte all’esercizio abusivo dei diritti.
I. La dignità della persona come valore giuridico fondamentale del costituzionali-
smo del secondo dopoguerra
Una delle principali caratteristiche del costituzionalismo del secondo dopoguerra è
l’aver elevato la dignità della persona alla categoria di nucleo assiologico della Costi-
tuzione e, perciò, a valore giuridico supremo dell’ordinamento, e l’aver ottenuto questo
effetto in modo praticamente generalizzato ed in ambiti socio-culturali assai differenti,
come dimostrano gli esempi qui di seguito indicati. Ciò ha una spiegazione facilmente
comprensibile. Gli orrori della Seconda guerra mondiale avrebbero avuto un tale im-
patto sull’intera umanità, da diffondere ovunque, prima, un sentimento di rifiuto, e poi, di
radicale innovazione, che avrebbero spinto in una direzione che riteniamo sintetizzata con
assoluta chiarezza nel primo paragrafo del Preambolo della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo del 10 dicembre del 1948, nel quale si può leggere quanto segue:
«Considerando che il riconoscimento dell’intrinseca dignità e dei diritti eguali ed in a-
lienablli di tutti i membri della famiglia umana sono il fondamento della libertà, giustizia e
pace nel mondo».
Partendo da questa affermazione, l’art. 1 della medesima Dichiarazione proclama,
poi, che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, previsione
che, come è ben noto, ricorda molto da vicino il primo alinea dell’art. 1 della Dichiara-
zione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 («Gli uomini nascono e
rimangono liberi ed uguali nei diritti») e, se si condivide l’orientamento di Jellinek1, il
modello della Dichiarazione, costituito dai Bills of Rights degli Stati dell’Unione nor-
damericana2.
Come si è detto, la caratteristica in precedenza enunciata è presente in Costituzioni
riconoducibili a contesti di diversissima natura. Così, la Costituzione del Giappone del
1946, nel suo art. 13, proclama che: «Ogni persona godrà del rispetto che merita in
quanto tale», aggiungendo immediatamente che: «il diritto alla vita, alla libertà e alla
(*) Traduzione in lingua italiana de Miryam Iacometti, Università degli Studi di Milano.
1 G. JELLINEK, La Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, in G. JELLINEK - E.
BOUTMY-E. DOUMERGUE - A. POSADA, Oríge nes de la Declara ción de Derechos del Hombre y del Ciuda -
dano, J.G. Amuchastegui, Madrid, 1984, 57 ss.; in particolare 72-76.
2 Basti ricordare, per esempio, che, ai sensi del punto I della Dichia razione dei dir itti, accolta nella
Costituzione del Massachussets, del 2 marzo 1780: «All men are born free and equal, and have certain natu-
ral, essential and inalienable rights».
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ricerca della felicità sono, nella misura in cui non siano in contrasto con il benessere
generale, il fine fondamentale della legislazione e delle altre attività del Governo». A
loro volta, i diritti fondamentali sono attribuiti ai componenti della società e delle futu-
re generazioni come diritti eterni ed inviolabili. Ed anche se si è affermato3 che il Pre-
ambolo e la Dichiar azione dei diritti della Costituzione giapponese meglio riflettano le
tradizioni e gli ideali della Repubblica nord-americana piuttosto che quelli del Giappo-
ne, a causa della fortissima influenza direttiva che gli Stati Uniti hanno esercitato sui
costituenti giapponesi, ciò non è assolutamente di ostacolo ad apprezzare questa sensi-
bilità di particolare favore per i valori umani.
In un contesto sociale, culturale e anche religioso profondamente diverso, quale è
quello della Repubblica Islamica dell’Iran, si può cogliere la medesima sensibilità. La
Costituzione del 1979, dopo aver proclamato all’art. 2 che la Repubblica Islamica è un
sistema fondato sul rispetto dei valori supremi dell’uomo, dispone che: «la persona, la
vita, i beni, i diritti, la dignità, il domicilio e il lavoro delle persone sono inviolabili».
Anche in America Latina si può rilevare questa sensibilità per i valori umani. Ri-
cordiamo che nella Costituzione del Perù del 1979, abrogata da quella oggi vigente del
1993, i costituenti hanno proclamato la loro fede nella primazia della persona umana e
nel fatto che tutti gli uomini, uguali in dignità, godano di diritti di validità universale,
anteriori e superiori rispetto allo Stato. La vigente Costituzione del Guatemala del 1985
proclama all’art. 4 che tutti gli esseri umani sono liberi ed uguali in dignità e in diritti,
per aggiungere, poi, che nessuna persona può essere assoggettata a servitù o ad altra
condizione che riduca la sua dignità.
Questa sensibilità nei confronti dell’essere umano ha profondamente permeato il
costituzionalismo occidentale europeo, che ha consacrato la dignità di ogni essere umano
come valore materiale centrale della Carta fondamentale, traendo dallo stesso un amplissi-
mo riconoscimento dei diritti della persona ed una molteplicità di meccanismi di garanzia.
Questo è il caso della Costituzione italiana, il cui art. 2 proclama che: «La Repub-
blica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; previsione con la quale, come
ha posto in evidenza Mortati4, il costituente enuncia in modo chiarissimo due presup-
posti irrinunciabili della forma democratica dello Stato: il principio personalista e quel-
lo di eguaglianza. In questo modo, i diritti inviolabili dell’uomo non possono essere
concepiti come l’effetto di una autolimitazione dello Stato repubblicano, ma, come so-
stiene Paladin5, essi rappresentano piuttosto «un dato congenito dell’ordinamento stata-
le vigente»; si tratta in particolare di quella decisione che separa il nuovo Stato del do-
poguerra dallo Stato totalitario creato dal fascismo. D’altra parte, non è inutile ricorda-
re che l’effettiva vigenza dei diritti dell’uomo, sia considerato come singolo che come
parte delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, richiede l’adem-
pimento dei doveri di solidarietà; tra la vigenza dei diritti ed il rispetto dei doveri vi è
una stretta correlazione, per cui alla «inviolabilità» dei diritti corrisponde la «inderoga-
bilità» dei doveri. E nonostante il fatto che la Costituzione non faccia espresso riferi-
mento alla dignità della persona, questa è da considerarsi come riconosciuta in quanto i
diritti inviolabili dell’uomo sono inerenti alla dignità stessa e, pertanto, si fondano
su di essa.
3 I.D. DUCHACEK, Der echos y libertades en el mundo actual, Instituto de Estudios Políticos, Madrid,
1976, 39.
4 C. MORTATI, Commento all’ar ticolo 1 della Costituzione italia na, in AA.VV., Commentario della
Costituzione”, T.I, (Principi fondamentali), a cura di GIUSEPPE BRANCA, Bologna-Roma, 1975, 1 ss., in
particolare 6-7.
5 Cfr. L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, 1991, 562-563.
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