La competenza per valore nelle cause di risarcimento danni per incidente stradale, nell"ipotesi di versamento di acconti

AutoreGiorgio Ferrari
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La sentenza che si annota interviene su di una questione presentatasi dopo l'introduzione delle competenze dei giudici di pace in materia di incidenti stradali, e sulla quale consta la pubblicazione di un solo precedente (Giudice di Pace di Roma, sez. IV, 3 marzo 1999, n. 1878, in questa Rivista 2001, 219, con nota di VALERIO TONINELLI, Per determinare la competenza per valore nelle cause di risarcimento danni occorre tener conto degli acconti versati?

La questione esaminata dal tribunale era quella di stabilire se il valore della controversia, ai fini della competenza, dovesse determinarsi, secondo gli ordinari criteri, tenendo conto della somma richiesta dall'attore con la domanda giudiziale (rientrante nel limite di lire 30.000.000 - ora 15.493,71 Euro), oppure sulla base dell'intero danno subito dall'attore stesso, ivi compresa la somma ricevuta e trattenuta in acconto, per un importo complessivo che supera i limiti di competenza del giudice di pace.

Nel caso di specie, la Compagnia di assicurazioni aveva già liquidato un acconto dell'importo di lire 18.500.000 sul preteso maggior danno, e l'attore aveva formulato una domanda ulteriore di lire 22.520.850, al fine di ottenere un risarcimento complessivo di lire 41.020.850.

L'acconto versato dalla Compagnia non era stato imputato ad alcuna specifica voce di danno; l'attore aveva altresì formulato una domanda di riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria sull'acconto precedentemente ottenuto.

Il tribunale, sebbene nella domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio non fosse stata esplicitata una specifica domanda di accertamento del danno totale subito dall'attore, ha ritenuto che l'oggetto principale della controversia fosse «l'accertamento e la quantificazione del danno complessivamente riportato dall'attore a causa del sinistro», e che la determinazione del danno residuo dovesse conseguire ad una «mera sottrazione matematica dell'acconto già corrisposto» dall'ammontare del danno così accertato.

Il principio è pienamente condivisibile, ancor più sotto il ritenuto profilo della inscindibilità dell'evento lesivo, il quale è unico, come unica è la liquidazione della somma risarcitoria ad esso correlata, «sia pure limitatamente a quanto ancora non versato».

Non v'è dubbio, infatti, che il Giudice, per decidere sulla domanda, debba giudicare sull'intero fatto e sulla entità di tutte le varie componenti del danno (patrimoniale, morale, biologico), e come...

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