DECRETO 20 febbraio 2013 - Sospensione della validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Calvagna», in comune di Cagli. (13A01961)

IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro. che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonche' una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresi' che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

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