Sospensione della validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale di Ercolano.

IL DIRETTORE GENERALE

della prevenzione sanitaria

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale salute - Attivita' produttive 11 settembre 2003;

Visto che l'art. 18, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, prevede, che, al piu' tardi entro il 31 dicembre 2006, le acque minerali naturali devono, alla sorgente o - se consentito - dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per i parametri fluoro e nichel ai limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita dall'art. 6 di detto decreto ministeriale;

Considerato che la societa' Acqua Minerale S. Ciro S.r.l., titolare del riconoscimento dell'acqua minerale ´San Ciroª di Ercolano (Napoli) ha prodotto, oltre alle certificazioni analitiche, anche un sistema di abbattimento del fluoro, in quanto la concentrazione di tale parametro supera il limite previsto dal decreto;

Visto che in merito alla suddetta documentazione la III Sezione del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 6 dicembre 2006 ha espresso parere sospensivo ´in attesa che la Societa' titolare integri la documentazione in linea con i seguenti criteri: 1) descrizione del tipo di trattamento proposto; 2) schema dell'impianto; 3) gestione dell'impianto (attivazione, rigenerazione, sostituzione della massa adsorbente); 4) caratteristiche di purezza dei materiali adsorbenti e di tutti i reagenti utilizzati secondo quanto riportato nelle Norme europee CEN UNI EN per sostanze chimiche...

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