Carta d'identita' valida per l'espatrio. Rilascio a minori - Innovazioni introdotte dalla legge 16 giugno 1998, n. 191

Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Al Ministero degli affari esteri - Ufficio di gabinetto Al Gabinetto dell'on.le Ministro

Al Dipartimento della P.S. - Direzione centrale per gli affari generali - Servizio di polizia amministrativa e sociale

Ai commissari del Governo

A seguito dell'entrata in vigore il 6 luglio c.a. della legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno u.s., sono immediatamente emerse presso le amministrazioni comunali alcune problematiche applicative con particolare riferimento al rilascio della carta di identita' valida per l'espatrio. Numerosi comuni hanno, infatti, formulato quesiti in ordine all'art. 2, comma 11, della legge n. 191, che, nell'interpretare il comma 11 dell'art.

3 della precedente legge n. 127/1997, precisa che la sottoscrizione di istanze rivolte ad una P.A. non vanno autenticate anche quando contengono una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. In particolare viene chiesto se la sottoscrizione della dichiarazione da rendersi, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649, per ottenere la carta di identita' valida per l'espatrio debba continuare ad essere autenticata o meno e, quindi, se sia sottoposta al pagamento dell'imposta di bollo.

Per una migliore comprensione della questione e della soluzione cui e' pervenuto questo Ministero, confortato anche dal parere dell'apposito Osservatorio istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, e' opportuno ricordare che, ai sensi del citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649/1974, l'interessato, che intenda giovarsi dell'equipollenza della carta d'identita' al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta di tale documento, la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, previste dall'art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, cosi' come modificata dall'art. 2, comma 11, della legge n. 127/1997.

Tale dichiarazione, per costante interpretazione anche dell'amministrazione finanziaria, e' stata equiparata alla dichiarazione sostitutiva...

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