CIRCOLARE 16 giugno 2011, n. 21364 - Concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro d...

Alle Imprese interessate

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. - Invitalia

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo del 24 settembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stata introdotta la disciplina dei criteri e delle modalita' di concessione di agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2011 sono stati definiti gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento.

Con la presente circolare si forniscono le ulteriori indicazioni operative di seguito riportate.

  1. Affitto di azienda.

    1.1. Con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del 24 settembre 2010, l'impresa che intenda richiedere le agevolazioni di cui al predetto decreto, o che le abbia gia' ottenute sottoscrivendo il relativo contratto di sviluppo, per sostenere un programma di investimenti nell'ambito della propria unita' locale e che abbia ceduto o intenda cedere, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, puo', fornendo le necessarie garanzie, avanzare la domanda di agevolazione ovvero specifica istanza tesa al mantenimento della validita' del contratto di sviluppo sottoscritto. A tal fine:

    1. l'impresa beneficiaria, insieme alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validita' del contratto di sviluppo, fornisce gli elementi che evidenzino compiutamente il piano imprenditoriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione, sul piano imprenditoriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile alla valutazione, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, nel seguito «Agenzia», circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico sottostante alla concessione delle agevolazioni;

    2. l'Agenzia effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, all'affidabilita' del soggetto subentrante nella conduzione, alla capacita' dello stesso di condurre l'attivita' in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti.

    1.2. In sede di concessione delle agevolazioni, ovvero in sede di autorizzazione da parte dell'Agenzia al mantenimento della validita' del contratto di sviluppo, il proprietario e il conduttore sottoscrivono specifici atti con i quali si obbligano al pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta fermo restando che il proprietario, unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto degli impegni da esse derivanti e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella unita' locale interessata dal programma medesimo.

    1.3. Con riferimento ai programmi di sviluppo industriale e di sviluppo commerciale, di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto del 24 settembre 2010, puo' essere ceduta, mediante contratto di affitto, e secondo le modalita' di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il programma, limitatamente ad attivita' accessorie rispetto all'attivita' principale del complesso aziendale, che deve rimanere nella titolarita' del beneficiario, e purche' il costo dei beni interessati risulti marginale rispetto a quello degli altri investimenti agevolabili.

  2. Spese ammissibili.

    2.1. Le spese dei programmi di investimento di cui al Titolo II ed al Titolo III del decreto del 24 settembre 2010 devono riferirsi all'acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e ss. c.c., nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni e possono riguardare:

    1. Suolo aziendale e sue sistemazioni.

      Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.

    2. Opere murarie e assimilate.

      Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento.

      Per quanto riguarda i programmi di sviluppo turistico ed i programmi di sviluppo commerciale le opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 70% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento.

      Ai fini dell'ammissibilita' della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.

    3. Infrastrutture specifiche aziendali.

    4. Macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica.

      In tale categoria rientrano anche i beni necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa nonche' i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni.

      In relazione alle predette spese si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

    5. Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal progetto. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

      Si precisa, altresi', che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.

      Le spese di cui alle lettere b) e d) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unita' produttiva, di asili nido a servizio del personale dell'unita' produttiva interessata dal programma di investimento.

      Per le sole PMI sono inoltre ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 26 del Regolamento GBER e nella misura massima del 4% dell'investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. La relativa intensita' dell'aiuto e' pari al 50% ESL.

      Ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui al presente punto, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

      2.2. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'art. 7, comma 1 del decreto del 24 settembre 2010. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

      2.3. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono...

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