COMUNICATO - Avviso di finanziamento, relativo all''anno 2008, per progetti a valere sull''articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, cosi'' come modificato dall''articolo 1, comma 1254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007). Presentazione delle domande per le scadenze: 11 febbraio, 10 giugno, 10 ottobre 2008.

  1. PREMESSA.

    L'art. 9 della legge n. 8 marzo 2000 n. 53 attribuisce annualmente una quota del Fondo delle politiche per la famiglia al finanziamento di azioni positive volte a conciliare tempi di vita e di lavoro, al fine di creare e diffondere una cultura della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, in favore tanto dei lavoratori dipendenti quanto dei lavoratori autonomi.

    Nelle more dell'adozione del decreto interministeriale finalizzato alla definizione dei criteri per la concessione dei predetti contributi, le modalita' per la valutazione dei progetti presentati restano stabilite dal decreto interministeriale 15 maggio 2001, cosi' come prorogato, da ultimo, dal decreto interministeriale 9 gennaio 2008, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, nella misura in cui lo stesso risulta compatibile con le novita' introdotte dalla citata legge finanziaria per il 2007.

    Il presente documento, con il quale si intendono superate tutte le precedenti indicazioni fornite, contiene informazioni utili, elaborate sulla base dell'esperienza sinora maturata per favorire gli adempimenti da compiersi in vista delle prossime scadenze.

  2. RISORSE DISPONIBILI.

    Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2007, recante ´Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2008ª 1), nell'ambito dello stanziamento relativo alla Struttura di Missione denominata ´Dipartimento delle Politiche per la Famigliaª, le risorse destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono attualmente stabilite in Euro 4.300.000 per la scadenza di febbraio 2008.

    1) Pubblicato nel supplemento straordinario alla G.U. n. 21

    del 25 gennaio 2008.

    Con successivo decreto ministeriale (recante la ripartizione per l'anno 2008 degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - ai sensi dall'art. 1, comma 1252, della medesima legge) saranno fissate in via definitiva le risorse da destinare complessivamente alle tre scadenze del corrente anno; di conseguenza l'importo attualmente disponibile per la scadenza di febbraio potra' risultare maggiore.

    Nel corso dell'anno, per ciascuna scadenza, i contributi saranno destinati prioritariamente a soddisfare le richieste provenienti dalle imprese fino a 50 dipendenti, fino a concorrenza del 50% dei fondi disponibili per la scadenza considerata.

  3. AZIONI AMMISSIBILI.

    Le azioni ammissibili sono:

    1. Flessibilita' di orario e di organizzazione del lavoro (tra cui part-time reversibile, telelavoro, orario flessibile anche su turni, banca delle ore, orario concentrato etc.etc.).

      Da notare che:

      l'elenco non e' tassativo: e' sempre possibile, quindi, proporre azioni di flessibilita' diverse da quelle citate dalla legge;

      in caso di part-time reversibile, la figura del sostituto che integra le ore non lavorate dal soggetto cui e' concesso l'orario ridotto per motivi di conciliazione deve avere un inquadramento contrattuale compatibile con le mansioni che e' chiamato a svolgere e corrispondente ai compiti precedentemente attribuiti alla risorsa sostituita;

      sempre in caso di part-time reversibile, la tipologia contrattuale scelta per la nuova assunzione deve essere rispettosa del quadro normativo vigente e compatibile con la prestazione lavorativa richiesta al sostituto;

      non rientra tra le azioni ammissibili la sostituzione di una risorsa assente per congedo di maternita', paternita' o parentale, ovvero per congedi o riposi previsti dalla legge n. 104/1992 o da altra disposizione di legge, o, ancora, per i casi in cui in capo al lavoratore e' configurabile un vero e proprio diritto al part-time, 2) poiche' in questo caso non e' ravvisabile l'innovativita' dell'azione, posto che l'ordinamento ha ritenuto le relative esigenze di conciliazione meritevoli di una tutela obbligatoria;

      2) Cfr., ad esempio, l'art. 12-bis del D.Lgs. 25 febbraio

      2000, n. 61 come recentemente sostituito dalla legge

      24 dicembre 2007, n. 247 (recante il recepimento del

      Protocollo Welfare) art. 1, comma 44.

    2. Programmi di formazione per lavoratori al rientro da un periodo di congedo per finalita' di conciliazione.

      Si sottolinea che:

      Il periodo di congedo fruito dal lavoratore deve essere riconducibile ad esigenze di conciliazione (es. congedo di maternita', paternita' o parentale) e deve essersi protratto per almeno 60 giorni;

      i percorsi formativi possono essere finalizzati all'acquisizione di competenze necessarie al reinserimento del lavoratore (almeno nelle medesime mansioni ricoperte in precedenza) scongiurando il rischio di una discriminazione nell'effettivo mantenimento della professionalita' e nella progressione di carriera: si potra' trattare, quindi, di una formazione mirata di tipo tecnico-professionale oppure orientata a competenze trasversali di tipo organizzativo o relazionale, sempre che tali competenze risultino essenziali ai fini del migliore reinserimento nell'azienda;

    3. Sostituzione del titolare d'impresa o del lavoratore autonomo con altro titolare di impresa o lavoratore autonomo, cosi' come specificati al punto 8.

      Occorre tener presente che:

      la sostituzione puo' essere totale o parziale, sia con riferimento all'attivita' da svolgere, sia con riferimento alla durata del progetto: la sostituzione puo', quindi, riguardare l'affidamento al sostituto di tutte le tipologie di attivita' svolte ovvero solo di una parte ben definita di esse e puo' altresi' coprire l'intera durata del progetto, ovvero articolarsi in modo frazionato (nel senso di uno scambio organizzato su porzioni di giornata o su diversa unita' temporale) durante il periodo progettuale;

      il sostituto deve essere possibilmente gia' individuato al momento della presentazione del progetto o, in mancanza, devono essere molto ben dettagliate le modalita' per la sua individuazione e le competenze che lo stesso deve possedere in relazione al tipo di attivita' che si intende delegare.

    4. Interventi ed azioni volti a favorire la sostituzione di personale in part-time, il reinserimento di soggetti al rientro da congedi, una diversa articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori in modo da qualificare l'azienda come luogo di promozione di azioni adatte a rendere migliori e piu' efficaci le forme di conciliazione gia' applicate e/o ad introdurre nuove soluzioni per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia.

      Senza pretesa di esaustivita' e al solo fine di contribuire al chiarimento delle questioni piu' di frequente sollevate in merito all'applicazione di questa disposizione, si ricorda che:

      non rientra tra le azioni ammissibili la sostituzione di una risorsa assente per congedo di maternita', paternita' o parentale, ovvero per congedi o riposi previsti dalla legge n. 104/1992 o da altra disposizione di legge, o, ancora, per i casi in cui in capo al lavoratore e' configurabile un vero e proprio diritto al part-time, 3) poiche' in questo caso non e' ravvisabile l'innovativita' dell'azione, posto che l'ordinamento ha ritenuto le relative esigenze di conciliazione meritevoli di una tutela obbligatoria;

      3) Cfr. nota 2.

      non e' possibile finanziare con i fondi della conciliazione la costruzione di nuovi asili nido aziendali 4);

      4) Cfr. sentenza n. 423/2004 della Corte costituzionale e altre.

      invece e' possibile il finanziamento di azioni dirette, per esempio, a:

  4. favorire l'accesso a servizi, ritenuti espressamente utili dai lavoratori con esigenze di conciliazione, in forma di ´voucherª (ad esempio, per assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti, ludoteche, centri estivi, ecc) nella misura prevista dal documento sui costi ammissibili allegato, che costituisce parte integrante del presente bando (cfr. Allegato 3);

  5. facilitare la gestione di momenti critici relativi alla disponibilita' di servizi per l'infanzia (uscita da scuola, vacanze scolastiche) e per gli anziani (ferie di personale addetto alla cura); si pensi, ad esempio...

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