DECRETO 22 Agosto 2007 - Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE

sanita' animale e farmaco veterinario

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE, del 26 giugno 1990 relativa a talune spese del settore veterinario;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/757/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Considerato che fin dal 1991 l'Istituto zoprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in quanto sede del Centro di referenza nazionale per le pesti suine, ha avuto l'incarico di allestire scorte di antigene del virus della peste suina classica e di vaccino per affrontare eventuali situazioni di emergenza;

Considerato che ogni anno viene emanato un apposito decreto nel quale vengono stabiliti i quantitativi di antigene e di vaccino che il Ministero della salute acquista come proprie scorte;

Considerato...

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