ORDINANZA 7 marzo 1987, n. 140 - Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici

Coming into Force14 Aprile 1987
Enactment Date07 Marzo 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/04/14/087U0140/ORIGINAL
Published date14 Aprile 1987
Official Gazette PublicationGU n.87 del 14-04-1987
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1986, concernente la disciplina della produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi vaccinali obbligatorie: procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con l'Italia ed in alcune province del territorio nazionale a ridosso dell'arco alpino;

Attesa quindi la necessita' di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli altri animali domestici presenti nelle zone ove continuano a manifestarsi casi di rabbia silvestre e nelle zone maggiormente esposte al pericolo del contagio;

Ordina: Art. 1.

Nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Bolzano e di Trento e' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al contagio dell'infezione rabica.

Le competenti autorita' delle regioni e province autonome indicate al precedente comma, in relazione alla valutazione del rischio del contagio individuano le zone, stabilendone l'ampiezza, nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento determinano altresi' le specie animali che nelle predette zone, in relazione al...

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