Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000.

    Art. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

    Art. 3.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 10 gennaio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3957)

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 9 maggio 2003.

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 giugno 2003, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, X e XI.

    Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 17 giugno 2003 e il 2 e 9 luglio 2003.

    Relazione presentata il 9 luglio 2003 (atto n. 3957/A - relatore on. Naro).

    Esaminato in aula il 15 settembre 2003 e approvato il 16 settembre 2003.

    Senato della Repubblica (atto n. 2487)

    Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 settembre 2003, con pareri delle commissioni 1, 2, 5, 6, 7, 10 e 11.

    Esaminato dalla 3 commissione, in sede referente, il 25 novembre 2003 e 16 dicembre 2003.

    Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

    CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

    Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali e allo scopo di promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi Hanno convenuto quanto segue.

    Capitolo I Campo di applicazione della Convenzione Articolo 1

    SOGGETTI

    La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

    Articolo 2

    IMPOSTE CONSIDERATE

  4. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o loro enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

  5. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

  6. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

    (a) per quanto concerne la Repubblica italiana.

    1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

    (b) per quanto concerne la Repubblica dell'Uzbekistan.

    1 - l'imposta sul reddito (utili) delle persone giuridiche, 2 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; e 3 - l'imposta sul patrimonio ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta uzbeka")

    4 La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

    Capitolo II Definizioni Articolo 3

    DEFINIZIONI GENERALI

    1 Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

    (a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende

    le zone al di fuori dei mare territoriale le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, puo' esercitare i propri diritti sovrani per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; (b) il termine "Uzbekistan" designa la Repubblica dell'Uzbekistan

    e, quando e' usato in senso geografico, comprende il suo territorio, le acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante, sui quali la Repubblica dell'Uzbekistan ha piena sovranita' e puo' esercitare i propri diritti, compresi l'utilizzo del sottosuolo marino e delle risorse naturali, in conformita' del diritto internazionale ed ai sensi della legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Uzbekistan o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente.

    (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (h) il termine "nazionali" designa:

    (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente, (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associa- zioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente, (i) l'espressione "autorita' competente" designa (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

    (ii) per quanto concerne l'Uzbekistan, il Comitato Fiscale di Stato,

    2 Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

    Articolo 4

    RESIDENTI

    Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo

    (a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

  7. Quando, in base alle disposizioni dei paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

    Articolo 5

    STABILE ORGANIZZAZIONE

  8. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.

    2 L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; (g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

  9. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se.

    (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di...

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