DECRETO 19 agosto 2009 - Modalita'' di utilizzo del Fondo per l''adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all''articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008. (09A13688)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, concernente «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»;

Considerato che il suddetto decreto-legge n. 162/2008 dispone, all'art. 1, commi 1 e 2, che vengano rilevate, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi e dispone altresi', all'art. 1, comma 2, che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10 del decreto-legge medesimo;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2009, n. 106, contenente la «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8%, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;

Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, all'art. 1, comma 4, che le istanze di compensazione per variazioni in aumento debbano essere presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale 30 aprile 2009;

Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, altresi', ai successivi commi 8 e 9, che si possa far fronte a dette compensazioni nei limiti delle risorse e con le modalita' indicate all'art. 133, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e che, in caso di insufficienza delle predette risorse, tali compensazioni vengano riconosciute dalle Amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'art. 128 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Considerato che il comma 10, dell'art. 1, del decreto-legge n. 162/2008 stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9 sopra menzionati, per i soggetti indicati nel citato comma 10, si provveda alla copertura degli oneri fino alla concorrenza massima dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento prezzi di cui al successivo comma 11;

Visto l'art. 1, comma 11, del predetto decreto-legge n. 162/2008, che, nell'istituire, per le finalita' di cui al suddetto comma 10, il Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300.000.000,00 di...

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