Utilizzo abusivo di smart card per l'accesso a sistemi satellitari: una difficile evoluzione normativa

AutoreGiuseppe Vaciago
Pagine557-559

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@1. La sentenza

Il fatto, oggetto della pronuncia in rassegna, non costituisce sicuramente un precedente isolato e riguarda un giovane che, a seguito di una perquisizione del domicilio effettuata il 25 febbraio 2004, veniva trovato in possesso di numerosi oggetti (ricevitori satellitari, gold box, smart card, dual card, abbonamenti a Telepiù, Stream e Sky) idonei a consentire la visione di programmi di emittenti satellitari con accesso protetto.

La particolarità, tuttavia, è che gli stessi oggetti rinvenuti presso l'abitazione del giovane corrispondevano esattamente a quelli già sottoposti ad un precedente vincolo cautelare, nell'ambito di una attività di indagine effettuata dalla Procura della Repubblica di Roma il 10 dicembre 2001 e il 7 marzo 2002, che portò tuttavia ad una archiviazione del procedimento e ad una trasmissione degli atti per competenza alla Procura della Repubblica di Trapani, dove veniva effettuata una nuova iscrizione nel registro degli indagati.

Se è inconfutabile, pertanto, l'illiceità della strumentazione tecnica rinvenuta durante la perquisizione presso l'abitazione dell'imputato, altrettanto inconfutabile è che il tempus commissi delicti risale al periodo 2001-2002.

Questo fatto assume un ruolo decisivo in relazione all'applicazione dall'articolo 171 octies della legge n. 633/41 (da ora in poi L.D.A.) che, come correttamente osserva il Tribunale di Trapani, ha avuto un percorso assai accidentato ed ha subito, nel corso di pochi anni, una serie di modifiche legislative che hanno portato all'intervento interpretativo della Corte costituzionale, Page 558 la quale ha statuito l'inapplicabilità dell'articolo menzionato, qualora il fatto sia stato commesso tra il 19 settembre 2000 e il 2 marzo 2003.

Il Tribunale di Trapani, inoltre, non ritiene applicabile al caso di specie l'articolo 615 quater del codice penale, in quanto tale norma tutela il cosiddetto domicilio informatico e sanziona la condotta di chi si procura codici, password, o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, presupponendo, quindi, uno scambio biunivoco di dati personali.

In un sistema satellitare tale scambio biunivoco di dati personali non è presente, in quanto è prevista solo la trasmissione in forma protetta di programmi televisivi a coloro che si dotano della necessaria apparecchiatura, pagando l'abbonamento.

In pratica, osserva il Tribunale, chi crea o utilizza smart card pirata non lo fa per impossessarsi di dati personali altrui, ma solo per ricevere gratis dei servizi che, diversamente, dovrebbe pagare. Una diversa interpretazione risulterebbe il frutto di un'interpretazione analogica in malam partem estranea alla lettera ed allo spirito della norma.

L'imputato viene, quindi, assolto dal reato di cui all'art. 171 octies perché il fatto non era previsto dalla legge come reato al momento della sua commissione, e dal reato di cui all'art. 615 quater perché il fatto non sussiste.

@2. Le modifiche legislative dell'art. 171 octies L.D.A.

L'art. 171 octies è stato introdotto dall'art. 17 della legge n. 248/00 promulgata il 18 agosto 2000 ed entrata in vigore il 19 settembre 2000 in attuazione dei Trips Agreement adottati a Marrakesh il 15 aprile 1994 e recepiti in Italia con legge n. 747/94, con la finalità di tutelare, attraverso una severa sanzione penale (da sei mesi a tre anni di reclusione), il diritto connesso delle emittenti radiotelevisive che trasmettono servizi criptati ad accesso condizionato. Si tratta di una norma che, nell'ottica generale di contrastare il fenomeno delle abusive utilizzazioni delle opere d'ingegno, colpisce sia l'aspetto della commercializzazione dei dispositivi illeciti, sia l'aspetto del loro utilizzo 1.

A due mesi di distanza dalla legge n. 248/00, viene emanato il decreto legislativo n. 373/00 in attuazione della direttiva 98/84/Ce del 20 novembre 1998, che all'art. 6 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822, oltre al pagamento di una somma da euro 51,65 a euro 258,23 per ciascun dispositivo illecito, per delle fattispecie analoghe a quelle...

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