DECRETO 22 novembre 2007 - Piano di attivita'' e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all''articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio...

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO

DELLE POLITICHE EUROPEE

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante: «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali» ed in particolare i commi 3 e 5 ove si prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, deve essere approvato il piano di attivita' riguardante i compiti previsti nel citato regolamento (CE) n. 1907/2006 e l'utilizzo delle relative risorse;

Vista la direttiva 2006/121/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548 del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 904 e successive modificazioni recante «Attuazione della direttiva n. 76/769 (CEE) relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi»;

Visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 recante «Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi»;

Visto il decreto del 28 febbraio 2006 recante il recepimento della direttiva n. 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 aprile 2006, n. 92, supplemento ordinario;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Piano di attivita' e utilizzo delle risorse finanziarie

  1. E' approvato il piano di attivita' e utilizzo delle relative risorse di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto, per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

  2. Gli organismi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, utilizzano, per gli adempimenti previsti dal presente decreto, le risorse indicate nell'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 nei limiti rispettivamente indicati nella tabella 1 dell'allegato I.

    Art. 2.

    Autorita' competente

  3. L'Autorita' competente di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 ha sede presso il Ministero della salute e fa capo alla Direzione generale della prevenzione sanitaria.

  4. Le attivita' dell'Autorita' competente sono quelle individuate nel punto 1.2 dell'allegato I.

    Art. 3.

    Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge le attivita' previste dal punto 1.3 dell'allegato I.

    Art. 4.

    Ministero dello sviluppo economico

  6. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le attivita' previste dal punto 1.4 dell'allegato I.

    Art. 5.

    Centro nazionale delle sostanze chimiche - CSC

  7. Il Centro nazionale sostanze chimiche (CSC), istituito presso l'Istituto superiore di sanita' (ISS), in collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), svolge le attivita' previste dal punto 1.5 dell'allegato I.

    Art. 6.

    Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT

  8. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), in collaborazione con il Centro nazionale sostanze chimiche (CSC), svolge le attivita' previste dal punto 1.6 dell'allegato I.

    Art. 7.

    Composizione e funzioni del Comitato tecnico di coordinamento

  9. E' istituito presso il Ministero della salute il Comitato tecnico di coordinamento, che svolge le attivita' previste dal punto 1.7 dell'allegato I. I componenti del Comitato tecnico di coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della salute, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente.

  10. Il Comitato tecnico di coordinamento e' composto da:

    1. un membro designato dal Ministro della salute, con funzioni di presidente;

    2. un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

    3. un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico;

    4. un membro designato dal Ministro dell'economia e finanze;

    5. un membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie;

    6. un membro designato dal Centro nazionale sostanze chimiche;

    7. un membro designato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

    8. un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su indicazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome.

  11. Nella prima seduta, il Comitato tecnico di coordinamento disciplina il proprio funzionamento.

  12. Il Comitato tecnico di coordinamento si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta risulta necessario, anche su richiesta di uno dei componenti del Comitato e comunque almeno ogni trimestre.

  13. Le attivita' di segreteria sono assicurate dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria.

  14. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita', o rimborso spese. All'istituzione e al funzionamento del suddetto Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    Art. 8.

    Utilizzo risorse finanziarie

  15. Le risorse di cui all'art. 1, comma 2 sono destinate ad appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione dei Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.

    Art. 9.

    Entrata in vigore

  16. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 novembre 2007

    Il Ministro della salute

    Turco

    Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

    Pecoraro Scanio

    Il Ministro dello sviluppo economico

    Bersani

    Il Ministro dell'economia e delle finanze

    Padoa Schioppa

    Il Ministro per le politiche europee

    Bonino Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 137

Allegato I
  1. Attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento REACH e attivita' di interfaccia con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

    1.1. Generalita'.

    Il regolamento REACH si presenta come un sistema integrato di norme e presuppone l'attivazione di strutture nazionali altrettanto integrate e sufficientemente dimensionate per poter rispondere in maniera adeguata ai compiti previsti dal regolamento stesso.

    Il quadro multidisciplinare delle competenze richieste rende necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni e il coordinamento da parte di una struttura centrale delle competenze attualmente distribuite tra diverse amministrazioni e organi tecnici.

    L'Autorita' competente a livello nazionale e' stata individuata nel Ministero della salute, che opera d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi con le regioni e province autonome.

    L'intesa tra le amministrazioni responsabili dell'attuazione del regolamento REACH e il coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti sono assicurati nell'ambito del Comitato tecnico di coordinamento che opera secondo le modalita' indicate al successivo paragrafo 1.7.

    Per gli aspetti tecnico-scientifici l'Autorita' competente si avvale principalmente di due organi tecnici, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), presso il quale viene istituito il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC), e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

    1.2. Compiti dell'Autorita' competente.

    Il Ministero della salute, designato quale Autorita' competente, svolge i seguenti compiti:

    1) stabilisce e mantiene i rapporti ufficiali con la Commissione europea;

    2). formula le proposte di inserimento delle sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;

    3)...

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