DECRETO 22 novembre 2007 - Piano di attivita'' e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all''articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio...
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO
DELLE POLITICHE EUROPEE
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante: «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali» ed in particolare i commi 3 e 5 ove si prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, deve essere approvato il piano di attivita' riguardante i compiti previsti nel citato regolamento (CE) n. 1907/2006 e l'utilizzo delle relative risorse;
Vista la direttiva 2006/121/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548 del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 904 e successive modificazioni recante «Attuazione della direttiva n. 76/769 (CEE) relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi»;
Visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 recante «Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi»;
Visto il decreto del 28 febbraio 2006 recante il recepimento della direttiva n. 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 aprile 2006, n. 92, supplemento ordinario;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
Art. 1.
Piano di attivita' e utilizzo delle risorse finanziarie
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E' approvato il piano di attivita' e utilizzo delle relative risorse di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto, per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
-
Gli organismi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, utilizzano, per gli adempimenti previsti dal presente decreto, le risorse indicate nell'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 nei limiti rispettivamente indicati nella tabella 1 dell'allegato I.
Art. 2.
Autorita' competente
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L'Autorita' competente di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 ha sede presso il Ministero della salute e fa capo alla Direzione generale della prevenzione sanitaria.
-
Le attivita' dell'Autorita' competente sono quelle individuate nel punto 1.2 dell'allegato I.
Art. 3.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge le attivita' previste dal punto 1.3 dell'allegato I.
Art. 4.
Ministero dello sviluppo economico
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Il Ministero dello sviluppo economico svolge le attivita' previste dal punto 1.4 dell'allegato I.
Art. 5.
Centro nazionale delle sostanze chimiche - CSC
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Il Centro nazionale sostanze chimiche (CSC), istituito presso l'Istituto superiore di sanita' (ISS), in collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), svolge le attivita' previste dal punto 1.5 dell'allegato I.
Art. 6.
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT
-
L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), in collaborazione con il Centro nazionale sostanze chimiche (CSC), svolge le attivita' previste dal punto 1.6 dell'allegato I.
Art. 7.
Composizione e funzioni del Comitato tecnico di coordinamento
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E' istituito presso il Ministero della salute il Comitato tecnico di coordinamento, che svolge le attivita' previste dal punto 1.7 dell'allegato I. I componenti del Comitato tecnico di coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della salute, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente.
-
Il Comitato tecnico di coordinamento e' composto da:
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un membro designato dal Ministro della salute, con funzioni di presidente;
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un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
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un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico;
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un membro designato dal Ministro dell'economia e finanze;
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un membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie;
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un membro designato dal Centro nazionale sostanze chimiche;
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un membro designato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
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un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su indicazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome.
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Nella prima seduta, il Comitato tecnico di coordinamento disciplina il proprio funzionamento.
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Il Comitato tecnico di coordinamento si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta risulta necessario, anche su richiesta di uno dei componenti del Comitato e comunque almeno ogni trimestre.
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Le attivita' di segreteria sono assicurate dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria.
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Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita', o rimborso spese. All'istituzione e al funzionamento del suddetto Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8.
Utilizzo risorse finanziarie
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Le risorse di cui all'art. 1, comma 2 sono destinate ad appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione dei Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.
Art. 9.
Entrata in vigore
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Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2007
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro per le politiche europee
Bonino Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 137
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Attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento REACH e attivita' di interfaccia con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
1.1. Generalita'.
Il regolamento REACH si presenta come un sistema integrato di norme e presuppone l'attivazione di strutture nazionali altrettanto integrate e sufficientemente dimensionate per poter rispondere in maniera adeguata ai compiti previsti dal regolamento stesso.
Il quadro multidisciplinare delle competenze richieste rende necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni e il coordinamento da parte di una struttura centrale delle competenze attualmente distribuite tra diverse amministrazioni e organi tecnici.
L'Autorita' competente a livello nazionale e' stata individuata nel Ministero della salute, che opera d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi con le regioni e province autonome.
L'intesa tra le amministrazioni responsabili dell'attuazione del regolamento REACH e il coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti sono assicurati nell'ambito del Comitato tecnico di coordinamento che opera secondo le modalita' indicate al successivo paragrafo 1.7.
Per gli aspetti tecnico-scientifici l'Autorita' competente si avvale principalmente di due organi tecnici, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), presso il quale viene istituito il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC), e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
1.2. Compiti dell'Autorita' competente.
Il Ministero della salute, designato quale Autorita' competente, svolge i seguenti compiti:
1) stabilisce e mantiene i rapporti ufficiali con la Commissione europea;
2). formula le proposte di inserimento delle sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;
3)...
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