DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile 2012, n. 87 - Legge regionale n. 9/2007 art. 24-bis. Regolamento contenente modalita' e criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 24-bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 26 aprile 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto l'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007, inserito dall'articolo 64, comma 16, della legge regionale 21 ottobre 2010, n.

17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) che prevede l'erogazione da parte della Regione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo;

Visto, in particolare l'articolo 24 bis, comma 3, della legge regionale 9/2007, che prevede un apposito regolamento per definire le modalita' e i criteri per l'assegnazione dei contributi sopraccitati;

Visto il regolamento predisposto dalla Direzione centrale competente contenente modalita' e criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2012, n. 533;

Visto il decreto del Direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali n. 805 del 10 aprile 2012, con cui e' stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2012, n. 533;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento contenente modalita' e criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 24 bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento contenente modalita' e criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 24-bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento, al fine di promuovere le attivita' di gestione forestale delle proprieta' pianificate, definisce le modalita' e i criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 24-bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Art. 2.

Regime di aiuto 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n.

1998/2006 della Commissione europea, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

  1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non supera 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

    Art. 3.

    Beneficiari 1. Ai sensi dell'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007, i beneficiari del contributo sono i proprietari, pubblici o privati, di boschi situati nel territorio regionale, o soggetti da loro delegati ad eseguire i lavori, che attuano le utilizzazioni boschive e la vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.

  2. E' esclusa dai soggetti di cui al...

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