LEGGE 14 ottobre 1940, n. 1633 - Utilizzazione totalitaria, nei ruoli degli ufficiali in congedo dei servizi sanitario e veterinario, dei medici, farmacisti e veterinari

Coming into Force07 Dicembre 1940
End of Effective Date15 Dicembre 2009
Published date07 Dicembre 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/12/07/040U1633/CONSOLIDATED/20081222
Enactment Date14 Ottobre 1940
Official Gazette PublicationGU n.286 del 07-12-1940
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo guanto segue;

Art 1.

I laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in chimico-farmacia, in farmacia ed i diplomati in farmacia: che debbano ancora, adempiere agli obblighi di leva e non frequentino i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario per studenti universitari iscritti alla Milizia universitaria, hanno l'obbligo di frequentare un corso normale allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, anche se ascritti alle soppresse ferme minori od ammessi all'eventuale congedamento anticipato; le loro statura non deve pero' essere inferiore a metri 1,50.

Il Ministro per la guerra ha la facolta' di dispensare da tale obbligo coloro la cui statura sia inferiore a metri 1,54.

Al termine di detti corsi normali o del periodo applicativo dei citati corsi universitari:

  1. i giudicati idonei, muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno nominati sottotenenti di complemento; i giudicati idonei, non muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno inviati in congedo provvisorio e la loro nomina al grado di sottotenente di complemento nei rispettivi servizi sara' subordinata al conseguimento di tale diploma nella sessione di esami immediatamente successiva al termine dei corsi normali o del periodo applicativo di cui sopra.

    Coloro di essi che alla scadenza di tale termine non avranno conseguito il diploma saranno chiamati ad ultimare la ferma di leva col grado di sergente nelle compagnie di sanita' e nelle infermerie quadrupedi. Qualora, poi, ultimata la ferma, conseguano il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno, di autorita', nominati sottotenenti di complemento dei servizi sanitario e veterinario, con l'obbligo di compiere un servizio di prima nomina della durata da stabilirsi dal Ministro per la guerra, ma, in ogni caso, non inferiore ad un mese;

  2. i giudicati non idonei saranno inviati ad ultimare la ferma di leva nelle compagnie di sanita' e nelle infermerie quadrupedi.

    Gli allievi dei corsi normali e gli allievi dei corsi per studenti universitari, che, per motivi di salute, o per altre cause di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere il relativo corso, se allievi dei corsi normali, od il relativo periodo applicativo, se allievi dei corsi universitari, dovranno rispettivemente frequentare il successivo corso normale o periodo applicativo.

Art 1.

I laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in chimico-farmacia, in farmacia ed i diplomati in farmacia: che debbano ancora, adempiere agli obblighi di leva e non frequentino i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario per studenti universitari iscritti alla Milizia universitaria, hanno l'obbligo di frequentare un corso normale allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, anche se ascritti alle soppresse ferme minori od ammessi all'eventuale congedamento anticipato; le loro statura non deve pero' essere inferiore a metri 1,50.

Il Ministro per la guerra ha la facolta' di dispensare da tale obbligo coloro la cui statura sia inferiore a metri 1,54.

Al termine di detti corsi normali o del periodo applicativo dei citati corsi universitari:

  1. i giudicati idonei, muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno nominati sottotenenti di complemento; i giudicati idonei, non muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno inviati in congedo provvisorio e la loro nomina al grado di sottotenente di complemento nei rispettivi servizi sara' subordinata al conseguimento di tale diploma nella sessione di esami immediatamente successiva al termine dei corsi normali o del periodo applicativo di cui sopra.

    Coloro di essi che alla scadenza di tale termine non avranno conseguito il diploma saranno chiamati ad ultimare la ferma di leva col grado di sergente nelle compagnie di sanita' e nelle infermerie quadrupedi. Qualora, poi, ultimata la ferma, conseguano il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno, di autorita', nominati sottotenenti di complemento dei servizi sanitario e veterinario, con l'obbligo di compiere un servizio di prima nomina della durata da stabilirsi dal Ministro per la guerra, ma, in ogni caso, non inferiore ad un mese;

  2. i giudicati non idonei saranno inviati ad ultimare la ferma di leva nelle compagnie di sanita' e nelle infermerie quadrupedi.

    Gli allievi dei corsi normali e gli allievi dei corsi per studenti universitari, che, per motivi di salute, o per altre cause di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere il relativo corso, se allievi dei corsi normali, od il relativo periodo applicativo, se allievi dei corsi universitari, dovranno rispettivemente frequentare il successivo corso normale o periodo applicativo. 2 AGGIORNAMENTO (2)

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 311 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che, fino a quando non saranno ripristinati i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in chimico-farmacia, i laureati o diplomati in farmacia ed i laureati in veterinaria, aventi obblighi di leva ed in possesso del regolare diploma di abilitazione all'esercizio della professione o del certificato di abilitazione provvisoria, saranno nominati, in deroga all'art. 1 della legge 14 ottobre 1940, n. 1633, sottotenenti medici, chimico-farmacisti e veterinari di complemento, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali predetti.

Art 2.

Il Ministro per la guerra ha la facolta' di istituire appositi corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e...

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