DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2002, n. 250 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33; Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.

76; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni

  1. all'articolo 3 il comma 4 e' sostituito dal seguente

    "4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b) e c), mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento; quanto alle lettere d) ed f) con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera e) con dichiarazione del legale rappresentante relativa allefinalita' statutarie; quanto alla lettera g), con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attivita', ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica, l'amministrazione puo' richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa."; b) dopo il comma 4 dell'articolo 3 e' aggiunto il seguente

    "4-bis. Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."; c) all'articolo 5, comma 1, le parole da: "entro il 31 maggio antecedente" a: "di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza."; d) dopo il comma 1, dell'articolo 5 e' inserito il seguente

    "1-bis. Sono escluse le richieste, pervenute entro il termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione tecnica di cui all'allegato B e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi."; e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente

    "Art. 6 (Documentazione degli interventi). - 1. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nell'allegato A, e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all'allegato B. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto."; f) al comma 2 dell'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorieta' resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento."; g) dopo il comma 2 dell'articolo 8 e' inserito il seguente

    "2-bis. A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamita' naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale."; h) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti

    "Art. 8-bis (Revoca del conferimento). - 1. Decorsi diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento senza che sia intervenuto da parte del soggetto beneficiario un formale atto contrattuale o concessorio per la realizzazione del intervento finanziato, l'amministrazione competente per la verifica del progetto, provvede ad assegnare un termine massimo di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del soggetto beneficiario, perche' dia avvio alla realizzazione dell'intervento. Scaduto inutilmente detto termine, si procedera' alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

    2. In caso di revoca, l'importo del contributo e' integralmente versato dal beneficiario all'entrata del bilancio dello Stato; ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, per essere riassegnato nell'ambito dell'unita' previsionale di base "otto per mille dell'IRPEF Stato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed utilizzato ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

    Art. 8-ter (Variazione dell'oggetto dell'intervento anche mediante utilizzo delle economie di spesa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione della valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario o ne rappresentino un mero completamento, anche mediante utilizzo di economie di spesa sulle somme assegnate. Il decreto viene comunicato al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.".

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 23 settembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

    Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 90

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente

    "Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

    Puo' inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

    Puo' concedere grazia e commutare le pene.

    Conferisce le onorificenze della Repubblica".

    - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988...

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