DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1998, n. 76 - Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 marzo 1998, n. 76.
Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della
quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione
statale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987,
n. 33;
Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente regolamento:
Criteri di utilizzazione
Art. 1.
Ambito di applicazione
-
Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base
delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.
Art. 2.
Interventi ammessi
-
Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a
diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel
mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di
beni culturali.
-
Gli interventi per fame nel mondo sono diretti alla
realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo
dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonche'
alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di
contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che
minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.
-
Gli interventi per calamita' naturali sono diretti all'attivita'
di realizzazione di opere, di lavori o di interventi concernenti la
pubblica incolumita' o al ripristino di quelli danneggiati o
distrutti a seguito di avversita' della natura, di incendi o di
movimenti del suolo. Tra detti interventi rientrano quelli di ricerca
finalizzata, monitoraggio, ricognizione, sistemazione e
consolidamento del territorio.
-
Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad
assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato
secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e
ospitalita' in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto
riconoscimento l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria
e i sussidi previsti dalla vigente normativa.
-
Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono
rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilita' da parte
del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che
presentano un particolare interesse, architettonico, artistico,
storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e
archivistico.
-
Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati
straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando
esulano effettivamente dall'attivita' di ordinaria e corrente cura
degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella
programmazione e nella relativa destinazione delle risorse
finanziarie.
Art. 3.
Requisiti soggettivi
-
Possono accedere alla ripartizione della quota dell'otto per
mille di cui all'articolo 1 le pubbliche amministrazioni, le persone
giuridiche e gli enti pubblici e privati. E' escluso in ogni caso il
fine di lucro.
-
Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i
richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere
i seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanna, ancorche' non definitiva, o
l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la
riabilitazione;
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la
riabilitazione;
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse, nonche' delle assicurazioni sociali;
d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote
dell'otto per mille;
e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalita'
istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;
f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
g) avere adeguate capacita' tecniche; rilevano a tale fine le
iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attivita', i
titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della
realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa,
amministrativa e tecnica, il numero e i...
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