DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1998, n. 76 - Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

10 marzo 1998, n. 76.

Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della

quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione

statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987,

n. 33;

Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del

Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 4 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a

il seguente regolamento:

Capo I

Criteri di utilizzazione

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per

    l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul

    reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base

    delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.

    Art. 2.

    Interventi ammessi

  2. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a

    diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel

    mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di

    beni culturali.

  3. Gli interventi per fame nel mondo sono diretti alla

    realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo

    dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonche'

    alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di

    contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che

    minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.

  4. Gli interventi per calamita' naturali sono diretti all'attivita'

    di realizzazione di opere, di lavori o di interventi concernenti la

    pubblica incolumita' o al ripristino di quelli danneggiati o

    distrutti a seguito di avversita' della natura, di incendi o di

    movimenti del suolo. Tra detti interventi rientrano quelli di ricerca

    finalizzata, monitoraggio, ricognizione, sistemazione e

    consolidamento del territorio.

  5. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad

    assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato

    secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e

    ospitalita' in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto

    riconoscimento l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria

    e i sussidi previsti dalla vigente normativa.

  6. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono

    rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilita' da parte

    del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che

    presentano un particolare interesse, architettonico, artistico,

    storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e

    archivistico.

  7. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati

    straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando

    esulano effettivamente dall'attivita' di ordinaria e corrente cura

    degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella

    programmazione e nella relativa destinazione delle risorse

    finanziarie.

    Art. 3.

    Requisiti soggettivi

  8. Possono accedere alla ripartizione della quota dell'otto per

    mille di cui all'articolo 1 le pubbliche amministrazioni, le persone

    giuridiche e gli enti pubblici e privati. E' escluso in ogni caso il

    fine di lucro.

  9. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i

    richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere

    i seguenti requisiti:

    a) non avere riportato condanna, ancorche' non definitiva, o

    l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la

    riabilitazione;

    b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la

    riabilitazione;

    c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle

    imposte e delle tasse, nonche' delle assicurazioni sociali;

    d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote

    dell'otto per mille;

    e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalita'

    istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;

    f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

    g) avere adeguate capacita' tecniche; rilevano a tale fine le

    iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attivita', i

    titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della

    realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa,

    amministrativa e tecnica, il numero e i...

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