L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (art. 112 del D.L.vo n. 152/2006)
Autore | Domenico Potetti |
Pagine | 371-381 |
371
dott
Rivista penale 4/2013
DOTTRINA
L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO (ART. 112
DEL D.L.VO N. 152/2006)
di Domenico Potetti
SOMMARIO
1. Lo scarico degli effluenti di allevamento. 2. L’utilizzazione
agronomica degli effluenti. Quadro normativo di riferimento.
3. Lo sversamento incontrollato. 4. Ancora sull’utilizzazione
agronomica. 5. segue: i confini dell’utilizzazione agronomica
degli effluenti. 6. Utilizzazione agronomica del letame. 7. La
questione del doppio titolo. 8. Lo scarico preliminare in vasca
impermeabilizzata. 9. La normativa secondaria. 10. Fertirri-
gazione ed esenzione delle materie fecali. 11. I reati in tema
di utilizzazione agronomica.
1. Lo scarico degli effluenti di allevamento
Si tratta anzi tutto di chiarire quale sia attualment e
la normativa che regola gli scarichi provenienti da alle-
vamenti.
La Suprema corte ha avuto occasione di chiarire l’enne-
simo cambiamento introdotto dal legislatore in questa ma-
teria particolarmente nella sentenza n. 26532 del 2008 (1).
Dunque, allo stato il rilievo essenziale è che il D.L.vo n.
4 del 2008 ha soppresso nell’art. 101, comma 7, lett. b), del
D.L.vo n. 152 del 2006, le parole “che, per quanto riguarda
gli effluenti di allevamento, praticano l’utilizzazione agro-
nomica in conformità alla disciplina regionale stabilita
sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di
cui all’art. 112, comma 2 e che dispongono di almeno un
ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità in-
dicate nella tabella 6 dell’Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto”.
Quindi il legislatore, innovando fortemente la prece-
dente disciplina, ha parificato (oramai senza limiti) alle
acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dal-
l’attività di allevamento del bestiame.
La suddetta modifica normativa, comportando il venir
meno del requisito della connessione funzionale dell’al-
levamento con la coltivazione della terra e dei criteri di
individuazione di tale connessione, capovolge sostanzial-
mente i termini della questione rispetto alla disciplina
precedente.
La destinazione dell’effluente all’utilizzazione agrono-
mica scompare dalle condizioni di assimilazione del refluo
a quello domestico.
Invece, nella situazione normativa pregressa le acque
reflue provenienti da una attività di allevamento del be-
stiame andavano considerate, ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, come acque reflue indu-
striali, e solo eccezionalmente potevano essere assimilate,
ai detti fini, alle acque reflue domestiche, purché fosse
dimostrata la presenza delle condizioni indicate dal D.L.vo
11 maggio 1999, n. 152, art. 28, comma 7, lett. b) (poi
D.L.vo n. 152 del 2006, art. 101, comma 7), ossia quando vi
fosse la prova della connessione del terreno agricolo con
le attività di allevamento (2).
Ora, per effetto della modifica sopra indicata, l’assi-
milazione (prevista dell’art. 101, comma 7) delle acque
reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite
all’allevamento di bestiame è divenuta la regola.
Recita infatti, ora, l’art. 101, comma 7, cit. che “Salvo
quanto previsto dall’art. 112, ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque
reflue domestiche le acque reflue:....provenienti da impre-
se dedite all’allevamento di bestiame.”
Per effetto di tale modifica si deve ritenere, pertanto,
oramai di regola sanzionato solo in via amministrativa, ai
sensi del D.L.vo n. 152 del 2006, art. 133, comma 2, lo scari-
co senza autorizzazione degli effluenti di allevamento (3).
L’unica eccezione rimane quindi quella (richiamata
dall’art. 101, comma 7, cit.) del D.L.vo n. 152 del 2006, art.
112, che regola l’utilizzazione agronomica.
Posto dunque che l’utilizzazione agronomica, se in
linea con la normativa vigente, anche in passato era da
considerare legittima e non rientrava quindi in alcuna
delle (altre) fattispecie sanzionatorie del D.L.vo n. 152
del 2006, art. 137, si deve ora ritenere che per effetto del
combinato disposto degli artt. 101 comma 7, 112 e 137,
comma 14, del D.L.vo n. 152 del 2006, nel caso di gestione
degli effluenti di allevamento continua a mantenere rile-
vanza penale la sola utilizzazione agronomica (così come
definita dall’art. 74, lett. p) nelle ipotesi in cui la stessa
avvenga al di fuori dei casi o dei limiti consentiti (su ciò
torneremo in seguito).
Deve quindi ritenersi abrogata la Tabella 6, dell’al-
legato 5 della parte terza, del D.L.vo n. 152 del 2006, la
quale aveva ad oggetto il “Peso vivo medio corrispondente
ad una produzione di 340 Kg di azoto per anno, al netto
delle perdite di rimozione e stoccaggio, da considerare
ai fini dell’assimilazione alle acque reflue domestiche”,
poiché essa serviva proprio a stabilire l’assimilazione de-
gli effluenti di allevamento agli scarichi domestici ex art.
101, co. 7, lett. b) del D.L.vo n. 152 del 2006 (4); questione
ormai superata dal legislatore, come sopra si è visto.
2. L’utilizzazione agronomica degli effluenti. Quadro
normativo di riferimento
I concetti fondamentali relativi all’utilizzazione agro-
nomica degli effluenti sono contenuti nell’art. 74, comma
primo, del D.L.vo n. 152 del 2006.
Nella relativa lett. p) l’utilizzazione agronomica è defi-
nita come la gestione di effluenti di allevamento, acque di
vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque
reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari, dalla loro produzione fino all’applicazio-
ne al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, fi-
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