Attuazione del regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 per i soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale; modifiche, integrazioni e rettifica di errori materiali. (Deliberazione n. 147/06).
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 luglio 2006
Visti:
la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 marzo 2004, n. 40/2004 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
la deliberazione dell'Autorita' 20 settembre 2005, n. 192/2005 (di seguito: deliberazione n. 192/05);
la deliberazione dell'Autorita' 27 aprile 2006, n. 87/2006 (di seguito: deliberazione n. 87/06).
Considerato che:
con la deliberazione n. 40/2004 l'Autorita' ha emanato il regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/2004 ne ha previsto l'attuazione fissando l'avvio degli accertamenti, per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004 con possibilita' di differimento al 1° luglio 2005;
in esito alla consultazione avviata con il documento 1° marzo 2006 «Modifiche al regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi (deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04)» l'Autorita' ha apportato con la deliberazione n. 87/2006 modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 40/04;
a seguito del riavvio delle attivita' del Gruppo di lavoro istituito ai sensi della deliberazione n. 192/2006 si e' evidenziata la necessita' di:
meglio definire le disposizioni della deliberazione n. 40/04 da applicarsi da parte dei soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale, prevedendo opportune semplificazioni tenuto conto delle dimensioni dei soggetti interessati;
consentire l'utilizzo dell'Allegato E nel caso di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per pronto intervento prima dell'avvio dell'attuazione del Titolo III della deliberazione n. 40/04;
correggere alcuni errori materiali introdotti con la deliberazione n. 87/06.
Ritenuto che:
sia necessario integrare la deliberazione n. 40/04 con disposizioni semplificate per i soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale, tenuto conto che gli stessi sono tenuti ad attuare il Titolo II della medesima deliberazione a far data dal 1° ottobre 2006;
sia da...
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