LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 - Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l''impiego, di incentivi all''occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche'' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e ...

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1441-quater):

Disegno di legge risultante dallo stralcio deliberato dall'Aula in data 5 agosto 2008 degli articoli 23, 24 e 32; degli articoli da 37 a 39; degli articoli da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441, d'iniziativa del Ministro dell'economia e finanze (Tremonti), del Ministro per lo sviluppo economico (Scajola), del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (Brunetta), del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Sacconi) e del Ministro per la semplificazione normativa (Calderoli).

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 5 agosto 2008 con pareri delle commissioni I, II, V, IX, X, XII e questioni regionali.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 17, 18, 24 e 30 settembre 2008; il 1° e 2 ottobre 2008.

Esaminato in aula il 10, 14 e 15 ottobre 2008 ed approvato il 28 ottobre 2008. Senato della Repubblica (atto n. 1167):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 30 ottobre 2008 con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª, in sede referente, il 5 e 13 novembre 2008; il 29 gennaio 2009; il 19 e 26 febbraio 2009; il 5 e 11 marzo 2009; il 1°, 22 e 29 aprile 2009; il 6 maggio 2009; il 7, 8, 22 e 30 luglio 2009; il 16 e 30 settembre 2009; il 7, 14, 21 e 29 ottobre 2009; il 18 novembre 2009.

Esaminato in aula il 3 marzo 2009; il 24 e 25 novembre 2009 ed approvato, con modificazioni, il 26 novembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 1441-quater-B):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 9 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 9 e 17 dicembre 2009; il 12, 13, 19, 20 e 21 gennaio 2010.

Esaminato in aula il 25, 26 e 27 gennaio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 28 gennaio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 1167-B):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 1° febbraio 2010 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 12ª e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª, in sede referente, il 2, 16, 17, 18, 23, 24 febbraio 2010; il 2 marzo 2010.

Esaminato in aula il 23 febbraio 2010; il 2 marzo 2010 ed approvato il 3 marzo 2010.

Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74, primo comma, della Costituzione, con messaggio motivato in data 31 marzo 2010, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione in ordine al disegno di legge gia' approvato. Il riesame del provvedimento, ai sensi dell'art. 136, comma secondo, secondo periodo del Regolamento del Senato e dell'art. 71 del Regolamento della Camera e' iniziato presso la Camera dei deputati. Camera dei deputati (atto n. 1441-quater-D):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 31 marzo 2010.

Esaminato dalla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 13, 14, 21 e 27 aprile 2010.

Esaminato in aula il 28 aprile 2010 ed approvato, con modificazioni, il 29 aprile 2010. Senato della Repubblica (atto n. 1167-B/bis):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 3 maggio 2010 con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª, in sede referente, il 4, 6, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 31 maggio 2010; l'8, 9 e 15 giugno 2010.

Esaminato in aula il 4 e 6 maggio 2010; il 3 agosto 2010; il 23 e 28 settembre 2010 ed approvato, con modificazioni il 29 settembre 2010. Camera dei deputati (atto n. 1441-quater-F):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 30 settembre 2010 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, X e XII.

Esaminato dalla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 5, 6, 7, 12 e 14 ottobre 2010.

Esaminato in aula il 18 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre 2010.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 1, comma 3, lettere da a) a f)

della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), e' il seguente:

3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008

impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita' di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57

anni di eta', fermi restando il requisito minimo di anzianita' contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto

2004, n. 243;

b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto 19

maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8

aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta

"linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla lettera medesima:

1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;

2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della vita lavorativa;

d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attivita' produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta "linea catena" e al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo restando quanto previsto dall'art. 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte;

f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312...

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