DELIBERA 30 settembre 2013 - Valutazione di idoneita' dell'articolo 11, del CCNL del 23 marzo 2012, per il personale dipendente da Enav S.p.A., contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, siglato tra Enav S.p.A. e Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Usae Av, Assivolo Quadri, Anpcat, Cila Av, Licta e Cobas. (Pos. 1446/13). (Delibera n. 13/295). (13A08186)

LA COMMISSIONE su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv. Prof. Nunzio Pinelli;

Premesso: che, in data 25 giugno 2013, la Commissione, avendo appreso dell'avvenuta sottoscrizione, in data 23 marzo 2013, del CCNL per il personale dipendente da Enav S.p.A., chiedeva al predetto Ente di trasmettere copia del predetto Contratto, al fine della valutazione di idoneita', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, in data 26 giugno 2013, Enav S.p.A. trasmetteva alla Commissione il testo dell'art. 11 del predetto CCNL;

che detto articolo veniva inviato, in data 2 luglio 2013, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, dando termine di 15 giorni dalla data di ricezione, per il prescritto parere;

che, nei termini prescritti, perveniva parere favorevole solo da parte di Adiconsum;

Considerato: che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, per il personale Enav, da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, e' stata definita dalle parti nell'accordo del 18 dicembre 2008, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 09/374, del 25 giugno 2009;

che il testo dell'art. 11 del CCNL Enav 2012-2014 riproduce in parte le disposizioni contenute nell'accordo del 2009, valutato idoneo dalla Commissione, con le seguenti modifiche: 1) viene stabilito che l'incontro a livello aziendale avverra' entro 5 giorni dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di apertura della vertenza;

2) viene prevista l'obbligatoria redazione di un verbale al termine di ogni incontro;

3) vengono previsti termini finali (di 15 giorni) per ritenere conclusa, con esito negativo, la procedura di raffreddamento e conciliazione;

4) viene previsto che, sia con riferimento al primo, che al secondo livello, le due fasi non possono esaurirsi prima dello scadere del decimo giorno successivo alla data della prima riunione;

5) viene previsto un termine (di 45 giorni) decorso il quale, in caso di inattivita' delle Organizzazioni sindacali, la vertenza si intende esaurita;

che le suddette modifiche sono volte a dare certezza al procedimento ed individuano ulteriori strumenti conformi allo spirito della legge ed alle...

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