LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. 35 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

(Pubbicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 54 del 31 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ricollocazione del personale delle Comunita' Montane 1. La Regione Abruzzo, al fine di accelerare ed agevolare il processo di riordino delle Comunita' Montane in corso e garantire la salvaguardia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 e in ossequio alle disposizioni contenute nel comma 7, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica', convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 30 luglio 2010, n. 122, provvede al trasferimento per mobilita' volontaria del personale non dirigenziale delle Comunita' Montane, dichiarato in esubero a seguito del processo di riordino e conseguentemente messo a disposizione, presso tutte le strutture della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, perseguendo miglioramenti organizzativi.

2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Risorse Umane e Strumentali, entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di esubero del personale eccedente ai sensi dell'art.

49, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1, attiva le procedure di mobilita' relative alle strutture della Giunta regionale tenuto conto dei posti vacanti disponibili in pianta organica per le medesime categorie e professionalita', dei processi di riorganizzazione che interessano gli enti strumentali soppressi il cui personale sara' trasferito nell'organico regionale, nonche' del rispetto dei vincoli di contenimento della spesa per il personale. Di detto avvio viene data comunicazione espressa a tutte le Comunita' Montane interessate.

3. Per il Consiglio regionale provvede la Direzione competente in materia di risorse umane, tenuto conto dei posti vacanti disponibili in pianta organica per le medesime categorie e professionalita', delle graduatorie vigenti approvate in esito ai procedimenti gia' posti in essere ai sensi dell'art. 30 decreto legislativo n.

165/2001, nonche' dei vincoli di contenimento della spesa per il personale con particolare riferimento alle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Di detto avvio viene data comunicazione espressa a tutte le Comunita' Montane interessate.

4. La Direzione Risorse Umane e Strumentali adotta i provvedimenti di trasferimento del personale in ingresso presso la Giunta regionale e coordina le procedure di mobilita' verso gli enti, le aziende e le agenzie regionali.

5. Il presente articolo non trova applicazione per il personale delle Comunita' Montane assunto in violazione del disposto dell'art.

29 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1, nonche' del personale stabilizzato in violazione della normativa di riferimento.

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Art. 3

Integrazione alla legge regionale n. 1/2011

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 e' aggiunto il seguente:

'Art. 15-bis (Interventi per lo sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo). - 1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi e compiere le azioni previste dalla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 recante 'Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo' e' autorizzata la spesa, per l'anno 2011, di 2,8 milioni di €, mediante lo stanziamento di pari importo sul capitolo di spesa 242422 U.P.B. 06.02.004 denominato 'Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - Legge regionale 8 novembre 2001, n. 57'.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

  1. quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui all'art.

    4 comma 5 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77, recante 'Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo' a valere sul cap. 242432 UPB 09.02.002 denominato:

    Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della legge regionale n. 77/2000 - fondo di dotazione, ed iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, per competenza e cassa, nell'ambito del capitolo di spesa 242422 U.P.B.

    06.02.004 denominato 'Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - Legge regionale 8 novembre 2001, n. 57';

  2. quanto a 1,6 milioni di euro tramite riprogrammazione delle economie di spesa derivanti dall'attuazione della convenzione denominata 'Agensud 78/88' attraverso la reiscrizione di pari importo sul capitolo di spesa 242422 U.P.B. 06.02.004 denominato 'Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - Legge regionale 8 novembre 2001, n. 57'.'

    Art. 4

    Utilizzo fondo per le Aree sottoutilizzate 1. La quota di risorse pari ad € 160.000.000,00 trasferite dallo Stato a titolo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate per il periodo 2007 - 2013 viene destinata alla copertura del debito sanitario regionale.

    2. La Regione promuove la dismissione del patrimonio immobiliare appartenente alla Regione Abruzzo ed alle Aziende sanitarie locali regionali al fine di reintegrare la dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate di cui al comma 1, nel limite massimo di € 110.000.000,00.

    3. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio finalizzate a dare attuazione al presente articolo mediante provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

    Art. 5

    Misure straordinarie e transitorie di accompagnamento al riordino territoriale delle Comunita' Montane 1. La Regione Abruzzo, al fine di accelerare ed agevolare il processo di riordino delle Comunita' Montane di cui al comma 1 dell'art. 1, eroga trasferimenti alle Comunita' Montane, in deroga ai parametri disciplinati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.

    10/2008.

    2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione per l'esercizio finanziario 2011 delle risorse stanziate sulla UPB 14.01.004 del bilancio regionale denominata 'Attivita' istituzionali Comunita' Montane', sulla base di specifici progetti di riorganizzazione di ciascun ente e di razionalizzazione della spesa corrente predeterminati all'adeguamento alla legge regionale n. 10/2008, dai quali risulti una riduzione delle spese pari, di norma, ad almeno il 20% dello stanziamento percepito dalle singole Comunita' Montane nell'anno 2010 e volti alla valorizzazione della gestione associata di funzioni e servizi comunali.

    3. I trasferimenti di cui al comma 1 possono essere destinati anche alle Unioni di Comuni che subentrino alle Comunita' Montane disciolte. A tal fine la Giunta regionale individua la quota delle risorse di cui al comma 2 stabilendo altresi' i criteri di riparto che terranno conto esclusivamente dei Comuni appartenenti alle Comunita' Montane disciolte e della spesa per la retribuzione del personale agli stessi trasferito.

    4. La Regione Abruzzo trasferisce alle Comunita' Montane, a titolo di anticipazione, le somme occorrenti per provvedere al trattamento economico degli occupati presso le Comunita' stesse per l'importo di € 876.788,33, quali risorse dovute dallo Stato ai sensi dell'art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138 e gia' contenute nel fondo consolidato ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

    5. Le Comunita' Montane procedono al rimborso a favore della Regione Abruzzo dell'anticipazione regionale entro 15 giorni dal ricevimento del contributo di cui al comma 4 da parte dello Stato.

    6. I rimborsi e gli oneri finanziari quantificati in €.

    876.788,33 per l'esercizio finanziario 2011, sono imputati rispettivamente sullo stanziamento in entrata della U.P.B. 03.05.001 denominata 'Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari' e sullo stanziamento della U.P.B. della parte spesa 14.01.004 denominata 'Attivita' istituzionali Comunita' Montane'.

    Art. 6

    Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale 1. E' istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale, di seguito denominato Ufficio del Garante, al fine di contribuire a garantire i diritti di tali persone nell'ambito delle materie di competenza regionale in conformita' ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 27 della Costituzione.

    2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considerano persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale: i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori o comunque sottoposti a misure restrittive della libera' personale, le persone ospitate nei centri di prima accoglienza, le persone trattenute nei centri di assistenza temporanea per stranieri, le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.

    3. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

    4. L'Ufficio del Garante e' composto dal Garante e da due Coadiutori che lo ausiliano nell'esercizio delle funzioni. Il Garante ed i Coadiutori sono scelti:

  3. tra persone che abbiano svolto attivita' di grande responsabilita' e rilievo in ambito sociale e che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto mondo esterno mondo interno, con attenzione particolare al dettato costituzionale del reinserimento dei detenuti;

  4. tra personalita' con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario;

  5. tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o sociali, che abbiano svolto ricerche sulle tematiche penitenziarie e detentive;

  6. tra personalita' di alta e riconosciuta professionalita' o che si siano distinte in attivita' di impegno...

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