DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010, n. 64 - Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita'' culturali. (10G0085)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere interventi in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonche' in materia di attivita' e servizi culturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico

  1. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:

    1. razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicita' ed imprenditorialita', anche al fine di favorire l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni;

    2. individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attivita', nonche' alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    3. previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione;

    4. incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale;

    5. disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;

    6. eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarita', alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacita' produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attivita' triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' sentito per le materie di sua specifica competenza.

  2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.

  3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    Art. 2

    Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico

  4. In attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni e' sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione individuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. L'accordo e' sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentativita' dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro e' stipulato con le...

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