DECRETO-LEGGE 23 giugno 2010, n. 94 - Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi. (10G0117)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di accise sui tabacchi;

Tenuto conto dell'esigenza di salvaguardia degli interessi pubblici connessi alla tutela della salute, specie quella della popolazione piu' giovane, nonche' degli interessi erariali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1

  1. Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni», sono apportate le seguenti modifiche:

    1. nell'Allegato I, alla voce: «Tabacchi lavorati» le parole da: «Sigari» a: «Tabacco da masticare: 24,78%» sono sostituite dalle seguenti:

      Sigari ... 23,00%;

      Sigaretti ... 23,00%;

      Sigarette ... 58,50%;

      Tabacco da fumo:

      a) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette ... 56,00%;

      b) altri tabacchi da fumo ... 56,00%;

      Tabacco da fiuto ... 24,78%;

      Tabacco da masticare ... 24,78%.

      ;

    2. nell'articolo 39-octies:

      1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

      2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.

      2-ter. La classe di prezzo piu' richiesta di cui al comma 2-bis e' determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.

      ;

      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

      4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2.

      .

  2. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del...

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