DECRETO 10 gennaio 2014 - Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (14A00273)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

Visto, in particolare, l'art. 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che i versamenti unitari e la compensazione si applicano, a decorrere dal 1999, oltre che all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), anche agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha previsto la trasformazione in persone giuridiche private dei seguenti enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie: Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali;

Cassa di previdenza dottori commercialisti;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti;

Cassa nazionale del notariato;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro;

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici;

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti;

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari;

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime;

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

Opera nazionale di assistenza orfani sanitari italiani;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994, il quale ha stabilito che gli enti privatizzati continuano a svolgere le attivita' previdenziali e assistenziali in atto, riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti...

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