DECRETO 14 marzo 1998 - Modalita' di esecuzione dei versamenti unitari effettuati ai concessionari della riscossione mediante assegni circolari e carte

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme

di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto, nonche' la

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il capo III del predetto decreto legislativo che prevede

l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA,

di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte,

dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi

assicurativi di cui all'art. 17;

Viste le disposizioni contenute nella sezione II del citato capo

III, che regola il periodo transitorio, e, in particolare, l'art. 24,

comma 7, che prevede l'emanazione di uno o piu' decreti del Ministro

delle finanze per stabilire le modalita' di esecuzione dei versamenti

unitari al concessionario mediante sistemi diversi dal contante;

Ritenute attualmente sussistenti le condizioni per consentire

l'effettuazione dei suddetti versamenti al concessionario mediante

assegni circolari e carte Pagobancomat;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il versamento unitario di cui all'art. 17, comma 2, decreto

    legislativo n. 241/1997 puo' essere effettuato presso gli sportelli

    del concessionario mediante negoziazione, salvo buon fine, di assegni

    circolari e di vaglia cambiari emessi dalla banca d'Italia, dal Banco

    di Napoli e dal Banco di Sicilia di importo pari al saldo finale del

    modello di versamento emessi a favore del concessionario e recanti la

    clausola "non trasferibile".

  2. Per le operazioni di versamento con negoziazione di assegni

    circolari o vaglia cambiari, il concessionario annota gli estremi del

    titolo nell'apposito spazio del modello di versamento.

  3. Il concessionario riversa le somme corrispondenti agli importi

    riscossi tramite assegni circolari o vaglia cambiari con le modalita'

    e nei termini previsti per il riversamento delle somme riscosse in

    contanti; i versamenti effettuati tramite negoziazione di assegni

    circolari o vaglia cambiari sono evidenziati nell'ambito del flusso

    informativo trasmesso dal concessionario alla struttura di gestione.

  4. Qualora la banca emittente segnali al concessionario che

    l'assegno negoziato o il vaglia cambiario non e' pagabile,

    l'operazione di versamento e' nulla e il concessionario comunica al

    contribuente che l'attestazione rilasciatagli non e' valida.

  5. Mensilmente il concessionario chiede attraverso la struttura di

    gestione il rimborso degli importi corrispondenti...

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