LEGGE 15 febbraio 2010, n. 1 - Istituzione delle unita' operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 8 del 19 febbraio 2010) L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione delle Unita' operative delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione e del servizio sociale 1. Le aziende del Servizio sanitario regionale, con l'atto aziendale di cui all'articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, istituiscono in seno alla direzione aziendale, quali strutture di staff, le Unita' operative di seguito elencate, stabilendo i criteri e le modalita' per la loro trasformazione in strutture complesse secondo quanto previsto dal comma 3:

  1. Unita' operativa delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche;

  2. Unita' operativa delle professioni sanitarie di riabilitazione;

  3. Unita' operativa delle professioni tecnico-sanitarie;

  4. Unita' operativa delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;

  5. Unita' operativa del servizio sociale professionale.

  1. I direttori generali delle aziende del Servizio sanitario regionale con apposito atto assicurano la funzionalita' delle Unita' operative nel rispetto delle competenze e delle responsabilita' previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali per le professioni di cui al comma 1.

  2. Qualora le aziende del Servizio sanitario regionale ravvisino, a fronte di una maggiore complessita', specifiche esigenze organizzative, una o piu' delle Unita' operative di cui al comma l possono essere trasformate, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'atto aziendale, in altrettante strutture complesse, mantenendo la suddivisione delle cinque aree professionali.

  3. Per le finalita' del presente articolo le aziende del Servizio sanitario regionale operano con modificazioni compensative delle relative piante organiche e senza oneri aggiuntivi.

    Art. 2

    Funzioni delle Unita' operative 1. Le Unita' operative di cui all'articolo l curano l'espletamento delle funzioni previste dalle norme istitutive dei relativi profili professionali e l'ottemperanza agli specifici codici deontologici ed agli ordinamenti didattici utilizzando metodologie di pianificazione per il raggiungimento di obiettivi di assistenza e prevenzione, cosi' come previsto dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni.

  4. Le Unita' operative di cui all'articolo 1 partecipano alla individuazione ed alla...

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