LEGGE 15 febbraio 2010, n. 1 - Istituzione delle unita' operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 8 del 19 febbraio 2010) L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione delle Unita' operative delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione e del servizio sociale 1. Le aziende del Servizio sanitario regionale, con l'atto aziendale di cui all'articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, istituiscono in seno alla direzione aziendale, quali strutture di staff, le Unita' operative di seguito elencate, stabilendo i criteri e le modalita' per la loro trasformazione in strutture complesse secondo quanto previsto dal comma 3:
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Unita' operativa delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche;
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Unita' operativa delle professioni sanitarie di riabilitazione;
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Unita' operativa delle professioni tecnico-sanitarie;
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Unita' operativa delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;
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Unita' operativa del servizio sociale professionale.
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I direttori generali delle aziende del Servizio sanitario regionale con apposito atto assicurano la funzionalita' delle Unita' operative nel rispetto delle competenze e delle responsabilita' previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali per le professioni di cui al comma 1.
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Qualora le aziende del Servizio sanitario regionale ravvisino, a fronte di una maggiore complessita', specifiche esigenze organizzative, una o piu' delle Unita' operative di cui al comma l possono essere trasformate, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'atto aziendale, in altrettante strutture complesse, mantenendo la suddivisione delle cinque aree professionali.
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Per le finalita' del presente articolo le aziende del Servizio sanitario regionale operano con modificazioni compensative delle relative piante organiche e senza oneri aggiuntivi.
Art. 2
Funzioni delle Unita' operative 1. Le Unita' operative di cui all'articolo l curano l'espletamento delle funzioni previste dalle norme istitutive dei relativi profili professionali e l'ottemperanza agli specifici codici deontologici ed agli ordinamenti didattici utilizzando metodologie di pianificazione per il raggiungimento di obiettivi di assistenza e prevenzione, cosi' come previsto dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni.
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Le Unita' operative di cui all'articolo 1 partecipano alla individuazione ed alla...
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