LEGGE REGIONALE 4 agosto 2011, n. 18 - Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 24 del 13 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane) 1. All'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il comma 1 e' cosi' sostituito:

    '1. La personalita' giuridica delle unioni di comuni e' quella di ente locale. Le unioni sono costituite da due o piu' comuni di norma contermini con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di funzioni o servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge o dai comuni che ne fanno parte.';

  2. dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

    '5-bis. Le unioni dei comuni non costituiscono sedi segretarili.

    5-ter. Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5-quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento...

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