Definizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per l'anno 2004.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 24 novembre 2004 Definizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 60, della

24 dicembre 2003, n. 350, per le camere di commercio, industria, artigianato

e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario,

volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per

l'anno 2004.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il quale dispone che alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relativo a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette; Visto il comma 60 dello stesso art. 3 della legge n. 350/2003, il quale dispone che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati per le amministrazioni regionali, per la province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003, criteri e limiti per l'assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2004; Tenuto conto che, ai sensi dello stesso comma 60, tali assunzioni devono essere contenute entro percentuali non superiori al 50 % delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti; Tenuto conto altresi', che, ai sensi dello stesso com-ma 60, non puo' essere stabilita una percentuale superiore al 20 % delle cessazioni dal servizio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 % o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche; Visto il comma 60 dello stesso art. 3 della legge n. 350/2003, il quale dispone che il Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento...

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