Caratteristiche e modalita' di uso delle uniformi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti ed al ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi e del personale che fa parte della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che reca il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in particolare l'art. 31 che demanda a un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di uso delle uniformi, degli equipaggiamenti individuali, dei distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che reca l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l'istituzione dei relativi ruoli del personale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 aprile 2006, concernente i distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2002, recante l'individuazione dello stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la circolare dell'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, n. 11 del 17 settembre 2004, che determina le caratteristiche dell'uniforme del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione ai servizi di soccorso ed a altri servizi di istituto;

Considerato di dover tener conto delle innovazioni ordinamentali ed organizzative che hanno interessato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui ai citati decreti legislativi;

Ritenuto di definire in via immediata, per esigenze funzionali, le caratteristiche e le modalita' di uso delle uniformi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che appartiene al ruolo dei direttivi e dei dirigenti ed al ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi, nonche' del personale che fa parte della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa di rivedere l'intera disciplina in materia;

Ritenuto che le caratteristiche delle uniformi debbono essere disciplinate tenendo conto che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' composto da personale femminile e maschile;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche delle uniformi

  1. Le caratteristiche delle uniformi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che appartiene al ruolo dei direttivi e dei dirigenti ed al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 per le uniformi per il servizio di soccorso tecnico-urgente, sono descritte nella tabella A, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. Ai componenti della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' assegnata l'uniforme descritta nella tabella di cui al comma 1.

  3. L'uniforme e' in dotazione esclusiva al personale in attivita' di servizio.

    Art. 2.

    Modalita' d'uso dell'uniforme

  4. Il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco indossa l'uniforme secondo quanto previsto dal presente decreto e nel regolamento di servizio da emanare ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

  5. I componenti della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indossano l'uniforme ad essi assegnata nelle manifestazioni celebrative della festa nazionale della Repubblica, della festa dei vigili del fuoco e nelle altre manifestazioni celebrative alle quali partecipino altri reparti o bande. Viene indossata, altresi', in ogni altra circostanza a seguito di disposizione del Capo del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

    Art. 3.

    Cura dell'uniforme

  6. Il personale di cui all'art. 1 deve indossare l'uniforme con proprieta', dignita' e decoro.

  7. E fatto divieto di:

    1. indossare e portare sull'uniforme capi di vestiario, accessori, materiale di equipaggiamento ed oggetti non forniti dall'Amministrazione;

    2. applicare sull'uniforme distintivi, insegne, decorazioni, nastrini, fregi ed altri emblemi non riconosciuti e non autorizzati dall'Amministrazione;

    3. alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme;

    4. derogare alle modalita' d'uso delle uniformi previste dal presente decreto.

  8. Quando non si indossa l'uniforme non si possono portare effetti o altri oggetti costituenti parte della stessa.

    Art. 4.

    Integrazioni di vestiario o di equipaggiamento

  9. Per esigenze di carattere climatico o ambientale, ovvero per particolari esigenze connesse allo svolgimento dei servizi di istituto, il Capo del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile puo' autorizzare l'assegnazione di capi di vestiario e di equipaggiamento al personale diverso da quello per cui ne sono previsti l'assegnazione e l'uso ordinario.

    Art. 5.

    Acquisto, fornitura e rinnovo dell'uniforme

    nonche' di effetti di vestiario

    per l'espletamento di particolari servizi

  10. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, imputando le spese ai propri capitoli di bilancio, all'acquisto, alla fornitura ed al rinnovo delle uniformi di cui all'art. 1, nonche' degli effetti di vestiario per l'espletamento di particolari servizi.

  11. Il personale di cui all'art. 1 e' provvisto di libretto, anche di tipo elettronico o informatico, sul quale, a cura dei competenti uffici, vengono annotate le assegnazioni degli effetti di vestiario, di equipaggiamento e degli accessori nonche' i rinnovi per scadenza dei periodi previsti dalle istruzioni emanate in materia, o per qualsiasi altro titolo.

  12. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alla sostituzione degli effetti di cui al comma precedente, non piu' utilizzabili per sopravvenute modificazioni somatiche ed al rinnovo degli stessi deteriorati per cause inerenti al servizio, ovvero per cause di forza maggiore.

  13. Quando il deterioramento avviene prima della scadenza dei periodi minimi di durata, per colpa dell'interessato, l'Amministrazione provvede al rinnovo anticipato con addebito della spesa relativa alle parti sostituite.

  14. All'atto della cessazione del servizio, il personale e' tenuto a restituire all'Amministrazione l'uniforme, gli effetti di vestiario, di equipaggiamento e gli accessori, se caratterizzanti l'uniforme, assegnati.

    Art. 6.

    Vigilanza

  15. I sovraordinati sono tenuti a fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e quelle impartite in materia dall'Amministrazione.

    Art. 7.

    Risarcimenti

  16. L'Amministrazione risarcisce, secondo la normativa in materia, il danno all'uniforme del dipendente, determinato da dimostrati e diretti motivi di servizio.

    Art. 8.

    Disposizioni finali e transitorie

  17. ...

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