Criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il

29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito il «decreto-legge n. 239/2003»), recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica e, in particolare, l'art. 1-ter, comma 1, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, si definiscano - nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica - i criteri, le modalita' e le condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione; Visto l'art. 1-ter, comma 4, del decreto-legge n. 239/2003 il quale, in particolare, prevede che ciascuna societa' operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso societa' controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante e, comunque, ciascuna societa' a controllo pubblico non puo' detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale; Visto il

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, come modificato dall'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge n. 239/2003 (di seguito il «decreto legislativo n.

79/1999»), e, in particolare, l'art. 1 il quale, tra l'altro, riserva allo Stato le attivita' di trasmissione e dispacciamento e le attribuisce in concessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il «Gestore»); Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, che definisce e disciplina, tra l'altro, le funzioni e le attivita' del Gestore e la costituzione da parte di Enel S.p.a. di una societa' per azioni che assume la titolarita' e le funzioni di Gestore; Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 79/1999, che disciplinano la costituzione da parte del Gestore delle societa' per azioni «Acquirente Unico» e «Gestore del Mercato Elettrico»

e ne individuano le rispettive funzioni; Visto l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999 che definisce le modalita' di individuazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale, richiedendo ai soggetti proprietari di tale rete e a coloro che detengono la disponibilita' della stessa, la costituzione di specifiche societa' di capitali alle quali attribuire esclusivamente i beni ed i rapporti, le attivita' e le passivita' relativi alla trasmissione di energia elettrica; Visto l'art. 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.

79/1999, che espressamente dispone la costituzione da parte di Enel S.p.a. di una societa' separata per l'esercizio dei diritti di proprieta' della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica; Visto l'atto costitutivo della societa' Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a. del 27 aprile 1999 (di seguito: «GRTN S.p.a.»), le cui azioni sono state assegnate dall'Enel S.p.a. a titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999; Visto l'atto costitutivo della societa' Terna S.p.a. del 31 maggio 1999, il cui intero capitale sociale e' attualmente detenuto da Enel S .p.a.; Visto l'atto di conferimento del 7 settembre 1999 del ramo d'azienda della Divisione Trasmissione da parte di Enel S.p.a. in favore di Tema S.p.a., efficace dal 1° ottobre 1999; Visti il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 giugno 1999 ed il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 dicembre 2002, che determinano l'ambito della rete di trasmissione nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1999 che individua Enel S.p.a., Enel...

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