Unicredit Bpc Mortgage S.R.L. Unicredit S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e Informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.

UniCredit BpC Mortgage S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di UniCredit S.p.A., in data 29 agosto 2008 UniCredit BpC Mortgage S.r.l. ha concluso con UniCredit S.p.A. (successore a titolo universale di Family Financing Bank S.p.A.) (il "Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione il Cedente cedera' e UniCredit BpC Mortgage S.r.l. dovra' acquistare dal Cedente, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo fondiario o ipotecario di proprieta' del Cedente (i "Contratti di Finanziamento") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 9 dicembre 2011, UniCredit BpC Mortgage S.r.l. ha acquistato in blocco pro soluto dal Cedente ogni e qualsiasi credito (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivante dai Contratti di Finanziamento che alla data del 1 dicembre 2011 alle ore 00.01, incluso, (la "Data di Valutazione") risultavano nella titolarita' di UniCredit S.p.A. e che alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) rispettavano i seguenti criteri cumulativi (salvo ove diversamente previsto):

CRITERI COMUNI

1) mutui in relazione ai quali il rapporto tra il debito residuo in linea capitale del mutuo alla Data di Valutazione ed il valore dell'immobile sul quale e' stata concessa la garanzia ipotecaria, calcolato alla Data di Stipulazione ovvero alla data del piu' recente frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un precedente finanziamento in quote, e': (i) pari o inferiore all'80% qualora si trattasse di finanziamenti garantiti da immobili di tipo residenziale; ovvero (ii) pari o inferiore al 60% qualora si trattasse di finanziamenti garantiti da immobili di tipo commerciale; 2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: (i) nel caso di finanziamenti di tipo residenziale, una o piu' persone fisiche, con almeno una di esse residente in Italia; ovvero (ii) nel caso di finanziamenti di tipo commerciale, una o piu' persone giuridiche, con almeno una di esse residente in Italia; 3) mutui interamente erogati, anche non in unica soluzione, ed interamente svincolati alla data del 31 dicembre 2010 (inclusa) ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote di un precedente finanziamento, per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 4) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso alla Data di Valutazione o prima della stessa; 5) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata, fosse anche solo di interesse; 6) mutui che siano retti dal diritto italiano; 7) mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta diversa e successivamente ridenominati in euro). Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, pur presentando alla Data di Valutazione le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 8) mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 9) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 10) mutui classificati alla Data di Stipulazione come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385; 11) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati); 12) mutui erogati in tutto o in parte con fondi di terzi (intendendosi per terzi anche eventuali enti agevolanti); 13) mutui che, pur in bonis, siano stati oggetto di ristrutturazione successivamente alla relativa Data di Stipulazione.

CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO SUCCESSIVO

Sono inclusi nella cessione i crediti nascenti dai mutui...

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