Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo

per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono

essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le

disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30

dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima

legge n. 40;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

9 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti

normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della

Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio

1998 e del 24 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarieta'

sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanita', con il Ministro della pubblica istruzione e

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per

la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA il seguente decreto legislativo

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della

Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di

seguito indicati come stranieri.

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione

europea, se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di

cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo

unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali piu' favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente

testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente

previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato

regolamento di attuazione, e' emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente

del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40.

7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 e' trasmesso al

Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso

tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.

Art. 2 (Diritti e doveri dello straniero)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2 legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono

riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore

e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in

materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico

dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di

reciprocita', essa e' accertata secondo i criteri e le modalita' previste dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno

1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n.

158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo

territorio e alle loro famiglie parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino relativamente

alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai

pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il

soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando cio' non

sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di

diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela

dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorita' del

Paese di cui e' cittadino e di essere in cio' agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorita' giudiziaria,

l'autorita' di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal

regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso

in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di liberta' personale, di allontanamento

dal territorio dello Stato, di tutela dei minori di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero

urgente e hanno altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non

debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di

stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di

stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 4,

possono stabilire situazioni giuridiche piu' favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione

per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque tenuto all'osservanza degli

obblighi previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 (Politiche migratorie)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi

nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente

rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli

stranieri nel territorio dello Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari

esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico e' emanato,

tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti

attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano,

anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie

e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi

con i Paesi di origine. Esso indica altresi' le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel

territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di

ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli...

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