LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2012, n. 3 - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 1° febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis) Art. 1

Inserimento dell'art. 17-bis nella l.r. 32/2002

  1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e' inserito il seguente:

    'Art. 17-bis Tirocini 1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.

  2. I tirocini non curriculari sono svolti presso soggetti pubblici e privati e si distinguono in:

    1. tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilita';

    2. tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;

    3. tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilita', e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga;

    4. tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all'art. 17-ter, comma 8, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale.

  3. I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

  4. La Regione promuove altresi', anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le universita', lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle universita' e degli istituti scolastici o previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro.'.

    Art. 2

    Inserimento dell'art. 17-ter nella l.r. 32/2002

  5. Dopo l'art. 17-bis della l.r. 32/2002 e' inserito il seguente:

    'Art. 17-ter Modalita' di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari 1. Il tirocinio non curriculare e' attivato da un soggetto promotore che e' garante della regolarita' e qualita' dell'esperienza formativa.

  6. Sono soggetti promotori:

    1. i centri per l'impiego;

    2. gli enti bilaterali;

    3. le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

    4. le universita';

    5. le cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;

    6. i soggetti non aventi scopo...

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