CIRCOLARE 1 agosto 2005, n. 38 - Riforma della politica agricola comune. Modifiche alla circolare AGEA n. 13 del 4 maggio 2005. Fissazione termine per la presentazione delle domande uniche ai sensi dell'articolo 22 del regolamento CE 796/04; recenti disposizioni comunitarie in merito all'ammissibilita' delle colture pluriennali al regime di pagamento unico

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 1 agosto 2005, n.38 Riforma della politica agricola comune. Modifiche alla circolare AGEA n. 13

del 4 maggio 2005. Fissazione termine per la presentazione delle domande uniche

ai sensi dell'articolo 22 del regolamento CE 796/04; recenti disposizioni comunitarie

in merito all'ammissibilita' delle colture pluriennali al regime di pagamento

unico.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Segreteria tecnica - Direzione generale delle politiche agroalimentari - PAGR V - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato Al Ministero della salute - Direzione generale della Sanita' pubblica veterinaria, alimentazione e nutrizione Al Corpo forestale dello Stato della Regione siciliana Agli assessorati regionali agricoltura Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano All'Ente Nazionale Risi Al Centro assistenza agricola coldiretti S.r.l.

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

Al C.A.A. CIA S.r.l.

Al CAA Copagri S.r.l.

Al Coordinamento CAA Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - CIA - Copagri - ENPTA - Eurocoltivatori A.L.P.A. - Fe.Na.Pi. - Coopagrival - F.Agr.I - ANPA Alle Unioni nazionali delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Loro sedi Vista la circolare Agea ACIU.2005. 469 del 28 luglio 2005; Il paragrafo 5.2.2 e il paragrafo 5.3 della circolare Agea n. 13 del 4 maggio 2005 sono sostituiti, con modificazioni e integrazioni, dal testo seguente

5.2.2 Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22.

E' possibile presentare una domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del reg. (CE) n. 796/2004, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'Agea dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarita' riscontrate dall'autorita' competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, piu' domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in via Torino, 45 - 00185 Roma, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17 del 2 settembre o del 15 settembre 2005, in caso di modifiche relative alla non ammissibilita' delle colture pluriennali.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile e' riportato in allegato alla presente circolare (per il reperimento dei moduli le modalita' sono descritte nel Cap. 5 della circolare Agea n. 13 del 4 maggio 2005).

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA VIA TORINO, 45 00184 ROMA Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) Domanda di revoca parziale art. 22 - Domanda Unica di pagamento 2005

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP - COMUNE (PROV.)

Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) Domanda di revoca parziale art. 22 - Domanda Unica di pagamento 2005

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di domanda.

L'Amministrazione, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalita' operative per la presentazione delle domande di revoca parziale, redatte ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004

una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 22 del reg. (CE) n. 796/2004, non puo' in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate

cancellazione di singole particelle dichiarate nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto; riduzione di superficie dichiarata per singole particelle; riduzione dei titoli richiesti/restituiti alla Riserva Nazionale; cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art.

69 del reg. CE 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari; variazioni riguardanti unicamente le superfici con destinazione produttiva associata ai codici intervento ´sementi certificateª (codice intervento 024) e ´foraggi da destinare alla trasformazioneª (codice intervento 025), purche' non comportino un aumento della superficie aziendale totale.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 22 del reg. (CE) n. 796/2004 non contenga l'indicazione della domanda modificata, ne' sia possibile risalirvi, viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Le domande presentate ai sensi dell'art. 22 devono intendersi come presentate anche ai sensi dell'art. 68 del reg. (CE) n. 796/2004.

5.3 Termini di presentazione.

Secondo quanto stabilito dal reg. (CE) n. 1782/2003, nonche' dai regolamenti di applicazione...

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