CONCORSO (scad. 9 dicembre 2011) - Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di undici ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, di quattro ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali, di quattro ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio navale, di tre ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo e di dieci ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente la definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato con decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010, concernente, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di Dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione del dati personali;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011 - 2013;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante 'codice dell'ordinamento militare' ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante 'testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare', come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze annate e di polizia;

Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Ravvisata la necessita' di indire per il 2012 concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 32 (trentadue) ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010, concernente la nomina dell'ammiraglio ispettore capo (CP) Marco Brusco a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:

a) concorso per il reclutamento di 11 (undici) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 6 (sei) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;

b) concorso per il reclutamento di 4 (quattro) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio navale, con riserva di I (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;

c) concorso per il reclutamento di 4 (quattro) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;

d) concorso per il reclutamento di 3 (tre) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;

e) concorso per il reclutamento di 10 (dieci) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, con riserva di l (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 4 (quattro) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli.

  1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

  2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori saranno nominati guardiamarina in servizio permanente ad eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e degli ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del corso applicativo di cui al successivo art. 13 - dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo.

  3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale 4ª serie speciale.

    Art. 2

    Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate categorie:

    a) per il Corpo di appartenenza, gli ufficiali di complemento della Marina militare in congedo che hanno completato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore;

    b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.

    1, comma 1, gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;

    c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.

    1, comma 1, gli ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

    Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;

    d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli...

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