Responsabilità ultramassimale dell"assicuratore

AutoreMarco Riponi
Pagine510-512

Page 510

La sentenza che si annota tratta, tra gli altri, i temi della responsabilità «ultramassimale» dell'assicuratore e degli obblighi a quest'ultimo incombenti nel caso di pluralità di danneggiati i cui danni superino il massimale di assicurazione 1.

A tali argomenti si riferiscono le brevi notazioni che seguono.

L'art. 27, comma 1, della legge n. 990 del 24 dicembre 1969, dispone che «qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore o dell'impresa designata a norma dell'art. 20, sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate o rispettivamente di quelle indicate nell'art. 21». Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce inoltre che «l'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'art. 20 che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, non risponde verso le altre persone danneggiate fino alla concorrenza della somma versata, salva l'azione degli interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite ai fini della ripartizione in conformità del primo comma del presente articolo».

La norma contenuta nel primo comma dell'articolo summenzionato crea dunque una sorta di limite legale: ognuno dei danneggiati vedrà ridotti i propri diritti nei confronti dell'assicuratore in ragione dei diritti spettanti ad ognuno degli altri.

Tale effetto «proporzionale» si avrà, secondo quanto dispone la norma in esame, laddove il massimale assicurato si palesi incapiente e vi sia pluralità di danneggiati.

La norma, tuttavia, non dispone nulla in relazione al comportamento che dovrà tenere l'assicuratore in relazione a fattispecie astrattamente riconducibili a quella disciplinata, non soccorrendo, a tal fine, il disposto di cui al secondo comma dell'art. 27 che si occupa unicamente degli effetti, per l'assicuratore, di un eventuale pagamento che questi abbia - incolpevolmente - effettuato in misura eccedente la proporzionalità imposta dal comma 1.

L'art. 27, comma 2, si limita infatti ad esentare l'assicuratore, che abbia ricercato tutti i danneggiati con la normale diligenza, dal rispondere verso gli altri danneggiati sino alla concorrenza della somma pagata ad uno di essi in misura eccedente a quanto proporzionalmente dovuto.

Può dunque affermarsi che l'art. 27 non disciplini, esplicitamente, il comportamento che l'assicuratore deve tenere nei casi di sinistro con pluralità di danneggiati e di risarcimento complessivo superiore al massimale.

Tale conclusione è condivisa anche dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 10810 del 2 novembre 1993, ha affermato che la norma contenuta nell'art. 27 non chiarisce «i doveri incombenti sull'assicuratore» pur rimanendo «sempre operanti i principi secondo cui l'assicuratore è tenuto a provvedere nel termine dilatorio di 60 giorni a lui concesso, pur quando si rendano necessari gli adempimenti previsti dagli artt. 27 e 28 della legge citata».

Su questa premessa, la Suprema Corte ha poi affermato: «Sembra che all'interprete sia consentito desumere l'attribuzione, allo stesso obbligato, dell'onere di porre in essere una procedura in senso lato concorsuale (in difetto della quale il risultato della liquidazione in proporzione non potrebbe essere raggiunto) e di porla in essere, o quanto meno avviarla, in sede extraprocessuale e prima ancora che lo spatium deliberandi di cui all'art. 22 della legge sia del tutto decorso».

Prima di entrare nel merito di quelli che la Corte di Cassazione ritiene siano i doveri incombenti all'assicuratore nei casi di cui all'art. 27, è necessario premettere, così seguendo il corso delle argomentazioni della sentenza, alcuni rilievi in ordine al termine di cui all'art. 22 della più volte citata legge n. 990/1969 anche perché, proprio dall'interpretazione della norma contenuta in tale articolo, deriva la soluzione al problema dell'eventuale responsabilità «ultramassimale» dell'assicuratore nei confronti del danneggiato (cosiddetta mala gestio impropria o responsabilità per ritardo nell'adempimento) 2.

Come è noto, l'art. 22 prevede che l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni da quello in cui il danneggiato ha chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di...

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